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Ordinanza — n. 38361/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer representation and improper grounds post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38361/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because it was filed personally by the defendant after the 2017 legislative reform requiring representation by a registered defense lawyer. The appellant argued for annulment based on the lack of a prior acquittal sentence, a ground no longer valid for appeals against penalty application orders under the new procedural rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, L. 103/2017: Following the 2017 reform, appeals against penalty application orders must be filed by registered defense lawyers and are limited to specific grounds, rendering personal appeals by the accused inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing by accused mandatory defense lawyer penalty application order procedural reform 2017 legittimazione passiva ritardo ingiustificato dell'azione penale legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittinnazione.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 51, della L. 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello at- tinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello at- tinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE PASQUALE nato a BARLETTA il 26/07/1968 avverso la sentenza del 12/04/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N . 18253/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Pasquale Iodice ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. senza articolare alcun motivo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittinnazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Peraltro a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr, art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello at- tinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.