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Ordinanza — n. 38359/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance judgment excluding recidivism and aggravating circumstances in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38359/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance decision that excluded recidivism and specific aggravating circumstances for a theft conviction. The court found the lower court's reasoning sufficient, noting that evidence of the crime was supported by victim statements and witness testimonies regarding the abduction of the victim's phone.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds cited are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without new factual or legal reasons.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of arguments theft conviction recidivism exclusion aggravating circumstances rapina imputazione di furto scippo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVELLA MICHELE nato a VIMERCATE il 03/10/1987 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Michele Novella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4 aprile 2014 che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Monza in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., commesso in Concorezzo il 18 agosto 2017, ha escluso dal computo della pena la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e rideterminato la pena. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità di Novella, è meramente riproduttivo di motivo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti del giudice del merito non scanditi da adeguata critica delle argomentazione poste a base della sentenza impugnata.

La Corte di Appello ha spiegato, in maniera adeguata, che la prova del coinvolgimento del ricorrente si ricavava dalle dichiarazioni della persona offesa, confermate dalle deposizioni dei testi, rilevando, altresì, che il teste Umbro aveva visto due persone allontanarsi a bordo di uno scooter e che al teste Borrino, De Nisi aveva riferito di essere stato derubato del cellulare da due persone. Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura la qualificazione giuridica della condotta, è anch'esso riproduttivo della stessa censura già dedotta e non sorretta da ragioni in fatto e in diritto tale da inficiare la tenuta dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, in cui si è dato conto come l'impossessarnento del bene sia avvenuto mediante strappo.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ot re 2024 Il Consiglieri e sore