Cassation court dismisses appeal for personal filing of petition and constitutional question on Art. 613 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than through a qualified representative. The appellant challenged the appellate court's conditional suspension of sentence and raised a constitutional issue regarding Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the constitutional question as already settled by prior precedent and dismissed the appeal due to the procedural defect in the filing method.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A criminal appeal must be filed by a qualified legal representative; personal filing by the accused renders the petition inadmissible, and constitutional questions already settled by precedent are rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANIS AZIZ nato il 25/02/2001 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; 4t
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anis Aziz ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 marzo 2024 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermato nel resto la sentenza di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso in Milano il 10 settembre 2023. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente. Manifestamente infondata è la questione di costituzionalità dell'art. 613 cod. proc. pen. come già chiarito da Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 - 01, alla cui motivazione si fa integrale rinvio Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 re estensor