Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legitimate review grounds regarding evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by Sonny Borsella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding his responsibility for theft and fraud committed in Salò, but the Court found this argument extraneous to the scope of a legitimacy review. The court upheld the lower court's confirmation of the conviction based on consistent reasoning and witness testimony identifying the appellant as the vehicle owner and driver.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against a judgment of confirmation is inadmissible if the grounds raised are merely a request for a new evaluation of evidence or a re-qualification of facts, which falls outside the scope of the review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORSELLA SONNY nato a BRESCIA il 22/10/1999 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sonny Borsella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 20 giugno 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Brescia in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commesso in Salò il 25 agosto 2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vízio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sindacato di legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma della condanna attraverso un percorso argomentativo coerente con le risultanze e scevro da profili di illogicità o di travisamento (pagg. 7 e 8).
La corte ha richiamato le dichiarazioni dei testimoni oculari, i quali subito dopo il furto sono entrati nel locale per segnalarlo ed hanno così consentito di individuare l'autore, conducente e proprietario della vettura a bordo della quale era stato visto allontanarsi. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ot bre 2024 Il Consigliere sore Il