Italian Court dismisses appeal against conviction for parking stall theft, ruling procedural objection inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Elvis Memet inadmissible regarding his conviction for theft of a parking stall. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning concerning his liability, but the court found this argument sought a new evaluation of evidence outside the scope of a legality review. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court's decision was logically consistent with the established facts and did not exhibit illogicality or distortion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 15 bis, d.lgs n. 285/1992; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a conviction based on a defect in reasoning that merely requests a re-evaluation of evidence is inadmissible as it falls outside the scope of the legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMET ELVIS nato a MEDGIDIA( ROMANIA) il 24/06/1981 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Elvis Memet ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'Il marzo 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale d MilE no in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs n. 285/1992 comm esso n Milano il 23 marzo 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in i elazione alla riconosciuta responsabilità del ricorrente, è inammissibile in qu nto volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sincl3cato di legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma d Ila c:mdanna attraverso un percorso argomentativo coerente con le risultanze (gli operanti avevano riferito che Memet aveva indicato loro lo stallo del parcheggic ) e s:evro da profili di illogicità o di travisamento. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inam -nissi Aie, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s )rnrn.i di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amer to delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de le anirnende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere z t Il Pr