Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38350/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as argument merely reproduces already rejected lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38350/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's claim regarding insufficient motivation was a mere reproduction of arguments already rejected by the lower courts. The appellate court had adequately explained that the appellant's distraction of the victim constituted a contribution to the perpetrator's unlawful possession, proving his criminal intent. Consequently, the court rejected the appeal without substantive review of the merits, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without new elements or adequate critical analysis.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere reproduction of arguments lack of new elements procedural dismissal criminal appeal review risarcimento alle vittime di reati partecipazione al reato azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANO ALESSANDRO nato a TORINO il 14/07/1975 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alessandro Ciprianbricorre avverso la sentenza della Corte di Ap )ello Milano del 7 marzo 2024 di conferma della sentenza di condanna del Trib nale di Busto Arsizio in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen commesso in Castano Primo (MI) il 12 maggio 2016. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in 'elazione alla riconosciuta responsabilità di Cipriani a titolo di concorso nella condotl a tenuta dal correo, è meramente riproduttivo di motivo di censura già acleguE tamente vagliato e disatteso con argomenti dei giudici di merito, non scanditi da ildeguata critica delle argomentazione poste a base della sentenza impugnat .

La Corte di Appello ha spiegato, in maniera adeguata, che la condotta posta ii ess ere dal ricorrente, consistita nel fare distrarre la vittima, ha rappresentato un contributo alla condotta di impossessamento dei beni posta in essere dal correo, infèrend ,:í da tale condotta anche la prova della consapevolezza dell'azione delittuosa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissbile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della SDMITC1 di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle arimende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consiglier e sore Il Pre