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Ordinanza — n. 38349/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for lack of complaint, ruling aggravated theft in public offices is prosecuted ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38349/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of formal complaint, as the underlying crime of aggravated theft is prosecuted ex officio. The appellant argued for non-prosecution, but the Court affirmed that theft committed in public offices or establishments serves the public interest and does not require a victim's complaint. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 1, lett. I) d.lgs. n. 150/2022; Art. 624, comma 3, cod. pen.: Theft committed in public offices or establishments is prosecuted ex officio regardless of the victim's capacity to complain, as the aggravating circumstance protects public trust and institutional integrity.

Parole chiave

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aggravated theft public office ex officio prosecution lack of complaint inadmissible appeal public interest procedural costs testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1, lett. I) d.lgs. n. 150/2022
L'art. 2, comma 1, lett. I) d.lgs. n. 150/2022 (c.d.
Art. 624, comma 3, cod. pen.
Riforma Car abia ,ha così sostituito l'art. 624, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 25, n. 7, cod. pen.
Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 25, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018
Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018, G ialdi, Rv.
Sez. 5, n. 29023 del 20/04/2012
Sez. 5, n. 29023 del 20/04/2012, Papi, Rv.
Sez. 5, n. 1195 del 21/11/2013
Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019
Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep.
Sez. 5, n. 51105 del 03/10/2019
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di in immissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte r corrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pacijame ito della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOZZILLO NUNZIO nato a NAPOLI il 06/05/1979 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 16301/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Nunzio Mozzillo ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe chiedendo pronunciarsi sentenza di non doversi procedere .)er man- canza di querela.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quan.o si pro- spettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con dato nornliativc e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ed invero, nel caso in esame il reato come ritenuto dai giudici di marito non necessitava di alcuna querela, ma è procedibile d'ufficio. L'art. 2, comma 1, lett. I) d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Car abia ,ha così sostituito l'art. 624, comma 3, cod. pen: "Il delitto è punibile a querela della per- sona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 25, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, a n. ; -bis).".

Dunque, rimane procedibile d'ufficio il furto aggravato se commessi su cose esistenti in uffici o stabiiimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenZa. Ebbene, questa Corte di legittimità ha chiarito che sussiste la c rcosl anza ag- gravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio na; ionale e, pertanto, stabilimento pubblico (cfr. Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018, G ialdi, Rv. 272648 - 01;

Sez. 5, n. 29023 del 20/04/2012, Papi, Rv. 253323 - 01). Come correttamente ricorda la Corte territoriale la sussistenza della conte- stata aggravante ex art. 625 n. cod. pen. risulta integrata qua do, :ome già sottolineato dal primo giudice il fatto è commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appa -tenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano ,laddel te, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengo' lo svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità cl una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (così Sez. 5, n. !1195 del 21/11/2013, Sauda, Rv. 258680 - 01 che, in applicazione del pr ncipi •) è stata ritenuta sussistente l'aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un portafogli lasciato incustodito da una impiegata all'interno di un cspecl )le; conf.

Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020, Lombardi, Rv. 2781 4 - (11 in una fattispecie in cui è stata ritenuta syssistente l'aggravante con riferi nentc alla sot- trazione di un portafogli dalla borsa di una dipendente comunale, rip sta E ll'interno N. 16301/2024 R.G. del suo ufficio). Ed inoltre, la qualificazione dello stabilimento co ne p ibblico è determinata esclusivamente dal fine di pubblico interesse o utilità a ui dE ttO com- plesso e destinato, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito, ed è irrilevante che vi abbia o meno accesso il pubblko ovvero che non sia gestito direttamente dalla pubblica amministrazione (Sez. 5, i. 51105 del 03/10/2019, Olivetti, Rv. 278317 - 01).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la mo ivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. p .oc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di in immissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte r corrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pacijame ito della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa0ame ito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa i