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Ordinanza — n. 38346/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specificity and failure to address statutory requirements for continued offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38346/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ademi Endrit, Piroli Argjend, and Medja Daniel inadmissible due to manifest lack of specificity and failure to comply with legal requirements. The appellants challenged the lower court's sentencing regarding the continuation of offenses and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a retrial. The court rejected these claims because the arguments were unstructured, repetitive of previously dismissed points, and failed to engage with the detailed reasoning provided by the Court of Appeal on both the calculation of penalties and the assessment of the defendants' behavior.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments lacking engagement with the lower court's reasoning are inadmissible, and the denial of mitigating circumstances is valid if the court identifies decisive factual elements rendering confession irrelevant.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specificity continuation of offenses generic mitigating circumstances confession relevance procedural requirements sentencing calculation attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
La Corte territoriale dà poi motivatamente atto che sia la pena Der il reato più grave, sia gli aumenti di pena ex art. 81 cod, pen.
Art. 62 bis cod. pen.
E che, in ogni caso, gli elementi di fatto sopra descritti, attinenti si 3 ai r ?ati com- messi sia alla personalità degli imputati, escludono totalmente la p ssibilità di una attenuazione della sanzione mediante il ricorso all'art. 62 bis cod.
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamciissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrentIal pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 81 cod. pen
La Corte territoriale dà poi motivatamente atto che sia la pena Der il reato più grave, sia gli aumenti di pena ex art. 81 cod, pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 06/2021, Pizzone
Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro
Sez. 1, n. 46432/2011
ex multis Sez. 1, n. 46432/20119; ez.
Sez. 6 n. 11732/2012
Sez. 6 n. 3018/1991
Sez. 6 n. 3018/1991, Rv 186592).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADEMI ENDRIT (CUI 04UWMGI) nato il 12/04/1995 PIROLI ARGJEND (CUI 01HVHIS) nato il 30/05/1979 MEDJA DANIEL (CUI 0577VQF) nato il 15/05/1993 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 16098/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Ademi Endrit, Piroli ter-TT:nr.enMedja 591 Daniel ricorrono, a me zo cl :A comune difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un orini° motivo violazione e falsa applicazione della disciplina del reato continuato lex ai t. 81 cpv. cod. pen. e omessa motivazione con riferimento ai singoli aumeiti pe - la conti- nuazione e con un secondo motivo violazione di legge e/o vizio lotivi: zionale in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generic ne. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quan:D assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto sseri: vi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in se e di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente v.a. fiati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, quanto al secondo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogici mot vazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarato inammissibili.

I ricorrenti, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corre:ta il' punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito hanno dato nfatti con o, per quanto riguarda la quantificazione degli aumenti operati a titolo di continuaziork (aspetto preso in esame in entrambi gli atti di appello) che - contrariamente a ci Aanto ar- gomentato nel primo motivo dell'appello proposto nell'interesse dell'imputato Pi- roli- non era affatto superato il limite del triplo (cfr. pag. 6 ove viene da o analiti- camente conto dell'individuazione del reato più grave).

La Corte territoriale dà poi motivatamente atto che sia la pena Der il reato più grave, sia gli aumenti di pena ex art. 81 cod, pen. calcolati nella sentenz, di primo grado non sono affatto da ritenere eccessivi e ingiustificati, se si cOnsicl :ra: a. la gravità obbiettiva di ciascuno dei reati in giudizio (trattandosi essenzialmente di numerosi furti, consumati o tentati, commessi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, con modalità che denotano indubbia capacità a delinquere, oli re che di fatti di ricettazione, sia dall'autovettura rubata utilizzata per la commis3ione dei furti -capo 8 della rubrica- sia di preziosi e comunque di oggetti di alon di vario tipo, sequestrati agli imputati); b. che si tratta di reati commessi d persone irre- golari sul territorio italiano, prive di stabile occupazione tavorativa, vider temente dedite a delitti contro il patrimonio, tanto da disporre dell'auto rub ta e li nume- rosi arnesi atti allo scasso; c. che tutti gli imputati risultano gravati da pi ecedenti N. 16098/2024 R.G. specifici, riportati nel corso del tempo con varie generalità, com ? em 3rge dagli elenchi dei precedenti dattiloscopici e dai certificati del casellario giudiziale acqui- siti agli atti nel corso delle indagini preliminari; d. che tutti gli imp Atati, dichiarati latitanti, si sono sottratti alle misure custodiali !oro applicate nel corso de presente procedimento, dandosi alla fuga nonostante il dispositivo elettronico d controllo che era stato loro applicato nel disporre gli arresti domiciliari (ved riepilogo della "situazione cautelare" relativa a ciascuno degli imputati alle pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza); e. che anche questo comportamento, SUSSE guente ai reati, obbiettivamente conferma la rilevante propensione a delinquere cei tre im- putati, che hanno dimostrato, in concreto, l'assenza di qualsiasi f)rma di resipi- scenza e di volontà di mutare condotta di vita.

La circostanza che il programma criminoso dei tre imputati riguarda ;se azioni predatorie commesse presso luoghi di abitazione nei quali si riten !va cl poter ri- cavare una adeguata refurtiva senza necessità di ricorrere alla vialenzi: alla per- sona non vale, secondo la logica motivazioen del provvedimento impugnato, a sminuire l'obbiettiva gravità dei fatti, alla luce delle considerazioni sop »a svilup- pate. La sentenza impugnata, dunque, opera un buon governo del principi: cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la peni3 con iplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei re 2iti sa ellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di )ena cor- relato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia Stato 'ispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri ifleciti 3ccertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si si operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 ckiil 24)06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 2.2. quanto al secondo motivo, il ricorso non si confronta con l'ampi i motiva- zione offerta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generic le (la cui applicazione era stata invocata dai difensori principalmente facendo rife imento a dichiarazioni di natura confessoria) laddove i giudici di appello rilevano c le il qua- dro probatorio dettagliatamente descritto nella motivazione della sentenza di primo grado rende evidente che a carico degli imputati erano stati acquis iti, attra- verso le investigazioni della polizia giudiziaria, elementi probatori 3ssol Itamente decisivi, tali da rendere nella sostanza irrilevanti eventuali ammissidni si. ccessive.

E che, in ogni caso, gli elementi di fatto sopra descritti, attinenti si 3 ai r ?ati com- messi sia alla personalità degli imputati, escludono totalmente la p ssibilità di una attenuazione della sanzione mediante il ricorso all'art. 62 bis cod. pen, anche in N. 16098/2024 R.G. e considerazione del fatto che dopo i reati gli imputati hanno tenuto un cc importa- mento processuale che deve essere valutato in termini assolutam ante negativi, evadendo dagli arresti domiciliari e venendo dichiarati latitanti. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del cotanL dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini del 'asso Ivimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione dune atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazion ?. tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli alti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale vaIutazione (cDsì S az. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la :ode ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con :sclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al s io nega- tivo comportamento processuale).

Questa Corte, peraltro, ha in più occasioni chiarito che, a fronte dE Ila com- missione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio che l'apporti) confes- sorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze a tenuanti generiche, ma a condizione che - ed è questo il tema - lo stesso non sia in "sem- plice" fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controver$o mi' un pre- ciso "indicatore" di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (cfr. ex multis Sez. 1, n. 46432/20119; ez. 6 n. 11732/2012, Rv 252229;

Sez. 6 n. 3018/1991, Rv 186592).

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'ad, 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamciissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrentIal pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento clIE Ile spese processuali e dell