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Ordinanza — n. 38344/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds for the non-prosecution plea argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38344/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted by law and were merely repetitive of arguments already properly evaluated by the lower court. The appellant argued that the court failed to apply the plea of non-prosecution for minor offenses, but the court found the lower court's reasoning on the inherent danger of the crime and the driver's lack of a license sufficient. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal critique and precise articulation of reasons required to justify its admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on grounds already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible if they lack necessary legal analysis and precise legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-prosecution plea minor offense repetitive grounds lack of legal critique procedural admissibility driving without license testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.
Art. 133 c.p.
La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictim delle Sezior i Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutaz one com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, Aie tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co.
art. 131bis cod. pen
Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016
pen., delle modalità della cor dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv.
Tushaj
13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 7 Ordinanza n. 10481 del 15/1/2022 Derlano
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2013 Milone
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO MARIA nato a NAPOLI il 18/09/1968 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 15945/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Maria Pellegrino ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentiE nza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato icor :)scimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'alt. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di egittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sc nditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisio e irti nignata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giusti 9cantii il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016, dep. 20:L7, G;ltelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi eli nche al ricorso per cassazione).

3. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente in ondato in quanto la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta sul pur to, ha ar- gomentatannente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa eli non pu- nibilità sulla base della intrinseca pericolosità del bene giuridico leso, della con- dotta di guida senza patente avvenuta nel pieno centro di città :rafficata quale Napoli e dall'assenza di una condotta collaborativa dell'imputato (Or. piig. 4 della sentenza impugnata).

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictim delle Sezior i Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutaz one com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, Aie tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della cor dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessai della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamer to, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto ris etto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro I distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile c stitu ta da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».N. 15945/2024 R.G. Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di sclu!E ilone della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- s pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferirne lto a criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la d sami la di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di cluelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 151/01/2022 Der lano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causi i di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla g Jida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/201.3, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata arolicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conscguen2a della fuga del 'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concess one delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta proceSsuak! del pre- detto).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ii iammissi- bilità (Corte Cost. sent. r. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ric:grente al pagamento delle spese del procedimento coinegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorvente al pagarn ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c