Cassation Court dismisses appeal against conviction for tax fraud, citing lack of manifest illogical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Paone inadmissible regarding his conviction for tax fraud. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code, but the Court found his arguments merely repetitive of the lower court's already reasoned decision. The Court ruled that the appeal failed because the lower court correctly applied discretionary criteria to assess the gravity of the defendant's conduct and did not commit a manifest error in its reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation cannot annul a judgment on the ground of non-punishment under Article 131 bis unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or lacks motivation, as the assessment of criminal gravity is a discretionary power of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAONE MARIO nato a CATANZARO il 24/06/1972 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mario Paone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d CatiE nzaro del 14 febbraio 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunal e di Crotone in ordine al reato di cui agli art 187 CdS commesso in Torre Melissa (KI ) il .6 agosto 2021. Rilevato che i tre motivi, con cui ha dedotto la violazione di leg ge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis (od. pen., sono meramente riproduttivi di censura già adeguatamente vagli ta e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo cui il corri mte non contrappone valida ragione in fatto o in diritto, o sono, comunque, m anife:;tamente infondati.
Va osservato che, per la configurabilità della causa di e2;clusbne della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuitì rici iede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattis ecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle moddlità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità d mo o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le nodifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett.
c) d. igs. 10 ottobre 2022 n. 150, a iche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disam na di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dove do c:)munque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento i crinni nato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseg Jenti: mente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Se . 6, i. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una aiutE zione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rie tra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere indac ata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nell sue modalità concrete ( il netto rifiuto di sottoporsi agli accertamenti era stato acc ,nnpa,gnato dal rifiuto di firmale il verbale e da un atteggiamento avversativo e aggr2ssivo al momento della confisca del veicolo) non si presta ad essere censu .ata in questa sede.
P Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato ma lmiss ibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gam,E nto delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d elle ammende. Così deciso il 3