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Ordinanza — n. 38341/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to address appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38341/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of issues already adequately examined by the lower court. The appellant failed to provide specific legal arguments or reference the appellate court's reasoning regarding the evidence of possession and the nature of the goods. Consequently, the court upheld the conviction for theft and the application of the aggravating circumstance for goods exposed to public trust.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must contain specific legal grounds and address the reasoning of the lower court; generic or repetitive arguments result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific legal grounds repetitive arguments addressing lower court theft aggravating circumstance goods public trust procedural defect falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 od.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
Fabiani Francesco Paolo ricorre, a mezzo del difensore, avverso l sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine all'acc rtam gra° della responsabilità penale e in ordine all'applicazione della circostanza aggi avante di cui all'art. 625 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della caus di i ìammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dal ricm -rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagarrento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIANI FRANCESCO PAOLO nato a LAMEZIA TERME il 08/05/1987 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAF O dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 15832/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Fabiani Francesco Paolo ricorre, a mezzo del difensore, avverso l sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine all'acc rtam gra° della responsabilità penale e in ordine all'applicazione della circostanza aggi avante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. Il ricorrente contesta la sussistenza dl reato di furto dal momento che è stato trovato in possesso dei due giubbotti, ma n:)ri vi è la prova del fatto che li abbia sottratti dal negozio "Conbipel" in cui e ano :sposti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 17.9.2024 è stata depositata memoria a firma dell'A\A. Viri :enzo Ru- berto, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimerito del ricorso.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in seqe di egittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scgnditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione irri nignata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustii'icant i il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugrlato (:;u1 conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ci 3Itelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Ne deriva che il proposto ricorso, che prospetta deduzioni del tu t Lo generi- che, va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la m )tivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corrEtta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato correttamente conto degli ele- menti di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto:

a) il fattc che 'imputato sia stato trovato in possesso dei due giubbotti con etichetta, codice identificativo e dispositivi antitaccheggio;

b) il fatto che i due giubbotti coinc devano con la merce esposta nel negozio "Conbipel" di cui il responsabile aveva dichi )rato l'as- senza ai Carabinieri;

c) la mera prospettazione di deduzioni ipot qichot da parte dell'imputato in ordine alla riqualificazione del fatto in altre fattisp cie d reato;

d) l'assenza di indicazione di elementi necessari all'accertamento d i fati i idonei a volgere il giudizio in favore dell'imputato. Essendo stata provata la responsabilità penale in ordine al r ato c i furto, la Corte territoriale ha anche confermato, con motivazione logica e ong ua, come N. 15832/2024 R.G. già fatto dal primo giudice, la sussistenza dell'aggravante di cui 'n'ari: 625 n. 7 cod. pen. sul presupposto che i capi di abbigliamento erano espo..ti in vendita e, dunque, vanno qualificati come beni esposti alla pubblica fede.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 od. :roc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della caus di i ìammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dal ricm -rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagarrento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarr :nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c assa de