Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely repetitive of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Felix Owolabi's appeal against the Second Instance Court of Naples inadmissible. Owolabi argued regarding his joint responsibility and sentencing, but the Court found his complaints were merely repetitive of arguments already rejected by the trial judge without adequate critique. Consequently, the appeal was dismissed, and Owolabi was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 110, 624, 625 nn. 4 e n. 8 bis cod. Den. comm.; An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of those already rejected by the court of first instance without providing new arguments or adequate critique.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OWOLABI FELIX (CUI 05BILVO) nato il 30/11/1995 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Felix Owolabi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'8 febbraio 2024. di conferma della sentenza di condanna del Tribun le di Napoli in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 4 e n. 8 bis cod. Den. i:ommesso in Napoli il 18 aprile 2019. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di moti /azione in relazione alla riconosciuta responsabilità di Owolabi a titolo di concors ) nell i condotta tenuta dal correo, è meramente riproduttivo .di motivo di censura già idegi atannente vagliato e disatteso con argomenti del giudice del merito non scand iti da adeguata critica delle argomentazione poste a base della sentenza impugna :a.
La Corte di Appello ha spiegato, in maniera adeguata, che la condotta posta in e:isere dal ricorrente, consistita nell'ostacolare il passaggio della perso a o fesa, ha rappresentato un contributo della condotta di impossessamento del telerDno posta in essere dal correo, inferendo da tale condotta anche la prova della :onsa pevolezza dell'azione delittuosa. Rilevato che il secondo motivo, con cui si censurano il ricon scim, mito della aggravante della destrezza e il trattamento sanzionatorio, è anch'essq riprc duttivo di censure già vagliate e comunque manifestamente infondato.
La Cort e ha ravvisato l'aggravante della destrezza nella particolare abilità dimostrata dalhutore in conformità dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità ri hiarr ato e ha ritenuto con motivazione insindacabile congrua la pena anche sot o il )rofilo del bilanciamento delle circostanze e della ritenuta sussistenza della recicl iva. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato mar nmis!;ibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somna di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle mmende. Così deciso