Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic mitigating circumstances in plea bargain sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing regarding the refusal of generic mitigating circumstances within a plea agreement ratified by the judge. The court ruled that once the agreement is ratified, appeals cannot concern the application of these circumstances unless there are patent illegality issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 1 comma 62 L. 103/2017: Once a plea agreement is ratified by the judge, appeals against the sentencing cannot concern the application of generic mitigating circumstances or the amount of the penalty, except for patent illegality of the imposed penalty.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARDHA3 ILIR nato il 17/01/1991 avverso la sentenza del 28/03/2016 del TRIBUNALE di PRATOrdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 15585/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Bardhaj Ilir ricorre, a mezzo del sostituto processuale del pro wio cl fensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata ap licati la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vi io motivazio- nale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono d chiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intrCdottc , dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2Ci L7. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale solo sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 5: , della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ric orso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imi:utato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificaz one giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".
Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. ccd. prpc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stto ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospet- tare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella spec e) al 'applica- zione delle circostanze ed alla entità della pena), che non slano Ilega anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi ssol o con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazior e d i termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 d p. 2000, Verdi, Rv. 215467).
E, ancora, pur prima della novella di cui alla I. 03/; 017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione pe violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto I profilo del 'errolea con- cessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddOve r )n sussi- stessero palesi illegalità delia pena concocdata e in quanto vi sia stat3 ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura seriplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146).
3. A norma dell'art. 616 cod. proc, pen, non ravvisandosi asenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. se t. r 186 del N. 15585,2024 R.G. 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese cel proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nlla misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della ca3sa delle