Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiteration of previously rejected arguments regarding mitigating circumstances and substitute penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdessamad Filali inadmissible and ordered him to pay court costs. Filali argued that the lower court failed to recognize mitigating circumstances and incorrectly denied substitute penalties under Article 21-bis of the Penal Code. The appellate court had already rejected these claims, noting that Filali's prior criminal record made substitute penalties ineffective for his reeducation and crime prevention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 21-bis cod. pen.: An appeal merely reiterating arguments already examined and rejected by the court of first instance is inadmissible, and substitute penalties may be denied when prior criminal history renders them ineffective for reeducation and prevention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILALI ABDESSAMAD nato il 29/10/1986 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; (b1 n
MOTIVI DELLA DECISIONE
Abdessamad Filali ha presentato ricorso avverso la sentenza dellE i Corte di Appello de L'Aquila del 29 gennaio 2024 di conferma della condanna el Ti ibunale di Pescara in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen., commesso in PE scara il 5 ottobre 2018, e al reato di cui all'art. 624 cod. pen., commesso i Peizara il 14 ottobre 2018. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui ha dedotto la viol azior e di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuant ger eriche, è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già degu ata mente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomen :ative: logico e coerente, con cui si è dato atto dell'assenza di elementi di segno posi ivo e dei precedenti specifici che gravano sul ricorrente.
Rilevato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di leggo e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle sanzioni sostitutive ex art. 2 SI bis c od. pen., è manifestamente infondato. La Corte di Appello, infatti, con motiv zionE logica e coerente, ha spiegato che la pena non poteva essere sostituita poich , alla luce dei precedenti penali gravi, le sanzioni sostitutive non erano idonee alla su a rie: ucazione e non assicuravano la prevenzione del pericolo di commissione di ulte iori reati. Nel motivare sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitt tive il giudice può ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, di vall tare non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostit zions , quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità li cor siderarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (in ts I senso Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inam issbile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sòmrri l di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amerito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cas sa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il Consiglier es sore Il •