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Ordinanza — n. 38334/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38334/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38334/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINO ROSARIO nato a PALERMO il 23/07/1966 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 15449/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Parrino Rosario ricorre, a mezzo del difensore, avverso la ente eiza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione i i ordene all'ac- certamento della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 7, comn a 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza irr pugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38334/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 15449/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Parrino Rosario ricorre, a mezzo del difensore, avverso la ente eiza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione i i ordene all'ac- certamento della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 7, comn a 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza irr pugnata.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente sospensione dell'istruzione gravi addebiti penali prove acquisite illegalmente sorveglianza dell'ambiente permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINO ROSARIO nato a PALERMO il 23/07/1966 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 15449/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Parrino Rosario ricorre, a mezzo del difensore, avverso la ente eiza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione i i ordene all'ac- certamento della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 7, comn a 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza irr pugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte ie loro articolazioni e del tutto asse tivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si rife isce il ri- corso e non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che e sorreggono.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Si lamentano, genericamente e cumulativamente, violazione c i legiele e vizio motivazionale, lamentando la violazione del principio di ragionevolezza e richia- mando le massime, peraltro assal risalenti, di conso!idati principi in tema li logicità della motivazione delle sentenze, senza che il ricorrente, in concreto, si :onfronta minimamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logiza e con- grua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di leceittimità. I giudici del gravame del meríto hanno dato infatti conto degli el ementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed hanno motivato deguata- mente in risposta a tutti i motivi proposti con l'atto di appello (richiesU di appli- cazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, eii applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella difensiva e di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ir ammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricí rrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento lella san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamí nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cr)ssa lelle am- mende.