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Ordinanza — n. 38333/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding administrative license suspension in plea bargain. The court rejected vague complaints about sentencing logic. The appeal was declared inadmissible due to manifestly unfounded arguments. The court upheld the lower court's application of the license suspension penalty. The decision emphasizes the autonomy of administrative sanctions in criminal proceedings. The ruling confirms the proper calculation of suspension periods. The defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38333/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for lacking specific grounds regarding the administrative suspension of the driving license. The appellant argued against the logic of the sentence, but the court found the complaints vague and unsupported by the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, co. 2 cod. proc. pen.; Art. 448, co. 1-bis cod. proc. pen.: The appeal for cassation based on the motivation of an accessory administrative sanction is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and lack specific articulation.

Parole chiave

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administrative sanction driving license suspension plea bargain procedure inadmissible appeal lack of specificity procedural costs accessory penalty esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, co. 2 cod. proc. pen.
a chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi deil'art. 606 :od.
Art. 448, co. 1-bis cod. proc. pen.
e non incontra i limiti di cui all'art. 448, co.
Art. 444 cod. proc. pen.
Inoltre, questa Corte di legittimità ha da tempo chisrito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 222 cod. strada
L'applicabilità con la s ntenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi g revis ti dall'art. 222 cod.
Art. 189 commi 6 e 7 cod. strada
Art. 4, 35 e 41 Cost.
Sulla baSe di c iò, vanno considerate manifestamente infondate tutte le doglianze poste dalla dife .:;.a con cui si contesta l'illegittimità della sanzione irrogata poiché lesiva dei principi costitu- zionali di cui all'art. 4, 35 e 41 Cost.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n. 21369 del 26/9/2019, P.G. c/ Meizani
Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosip
il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste c alla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosip, Rv.
Sez. 2 n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello
Sez. 4 n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla
Sez. 4 n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro
Sez. U. n. 930 del 13/12/1995, Clarke
Sez. 4 n. 75 del 6/11/1998, Campanelli
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di i r ammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagam nto Iella san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA PASQUALE nato a CHIERI il 14/09/1983 avverso la sentenza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 15440/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Pasquale Castagna ricorre, a mezzo del difensore, avvers la si mtenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine alla sanzio e ar tministra- tiva della sospensione della patente di guida. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile ( :fr. S2.z. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Meizani, Rv. 279349 :he I . a chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi deil'art. 606 :od. woc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l' rror ea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative). Già in precedenza, peraltro questa Corte di legittimità aveva chiarito che il ricorso per cassazione in punto di motivazione della sanzione ami-' ninistrativa ac- cessoria ben può essere proposto secondo la disciplina generale lettal a dall'art. 606, co. 2, cod. proc. pen. e non incontra i limiti di cui all'art. 448, co. ; -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in con ›iden izione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibil alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata no rma Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019 Cc.

Bruna Rina Giacomo, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.G. in proc. Stratta, Rv. 273091; Sez. 4 n. 7554 del 4/1,2019, Re, non mass.). Inoltre, questa Corte di legittimità ha da tempo chisrito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. woc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste c alla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosip, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dictum di questa Corte ch legil: imità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 Cod. p roc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative acciassor e che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (;ez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871).

L'applicabilità con la s ntenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi g revis ti dall'art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio d resronsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendenternmite dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. 'cfr. ;ez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con i invio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da inc dent: stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione am rativa ac- cesso ria).N. 15440/2024 R.G.

3. Ciò premesso, va detto che il ricorso è inammissibile in quanto i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu amer te privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertbi. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la m )tivazione della Corte di appello (in punto di applicazione della sanz9pne amm nistr ltiva della patente di guida) che appare logica e congrua, nonché cprretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legC:mità. Va innanzitutto premesso che, in tema di patteggìamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. per., introdotta cLE !l'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possi- bilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il ccntenuto e la di rata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non appost a, noi essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (cfr. eA multis SEZ. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426 - 01).

Ciò posto, il giudice di merito ha correttamente evidenziato dì2 l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per il pe- riodo di anni 2 e mesi 6, in applicazione dei consolidato orientamento giurispru- denziale di legittimità che viene richiamato in motivazic ne, sia il r sultato del cu- mulo materiale delle sanzioni amministrative previste per le diverse vici azioni del codice della strada contestate (art. 189 commi 6 e 7 cod. strada) dal quale va detratto l'eventuale periodo di sospensione già sofferto per effetto di so :pensione provvisoria disposta dal Prefetto.

La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo del pri ricipio se- condo cui la durata della sospensione della patente di guida deve i ,asser raggua- gliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida iclimc strata dal condannato, secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. U., n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, :P.v. 20342); conf. Sez. 4, n. 75 del 6/11/1998 dep. 1999, Campanelli, Rv. 212197). Sulla baSe di c iò, vanno considerate manifestamente infondate tutte le doglianze poste dalla dife .:;.a con cui si contesta l'illegittimità della sanzione irrogata poiché lesiva dei principi costitu- zionali di cui all'art. 4, 35 e 41 Cost.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 od. roc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di i r ammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagam nto Iella san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. N. 15440/2024 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrpnte al p gam ?nto delle spese processuali e della somma di euro tremila