Ordinanza — n. 38331/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIWOWAR RADOSLAW TOMASZ nato il 08/12/1975 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEt1~7:n-alle part-i;) udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Tomasz Radoslaw Piwowar ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 27.06.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Lucca di Condanna in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. e 189 comma 7 CdS, commessi in Viareggio il 17.8.2018. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricor ente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della C. issa delle ammende della somma di euro quattromila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590 bis cod. pen; Ordinanza — n. 38331/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 590 bis cod. pen. e 189 comma 7 CdS, commessi in Viareggio il 17.8.2018. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricor ente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della C. issa delle ammende della somma di euro quattromila.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIWOWAR RADOSLAW TOMASZ nato il 08/12/1975 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEt1~7:n-alle part-i;) udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tomasz Radoslaw Piwowar ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 27.06.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Lucca di Condanna in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. e 189 comma 7 CdS, commessi in Viareggio il 17.8.2018. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricor ente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della C. issa delle ammende della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore del 'a Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il Cons estensore Il Pre ident