Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38330/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting non-prosecution claim based on minor harm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the harm was minor. The court rejected this, stating that the gravity of the theft, involving property entry via forced entry, justified the penalty and that the lower court correctly applied discretionary standards.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The assessment of non-prosecution under Article 131-bis requires a complex evaluation of the specific case's circumstances, including the mode of conduct and the extent of harm, which falls within the trial court's discretionary power and is not subject to cassation review absent manifest illogicality.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-prosecution cause theft conviction minor harm assessment judicial discretion Article 131-bis cassation review limits forced entry furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis c.p.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in reazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 b s coi: pen., è manifestamente infondato.
Art. 133 c.p.
pen., il giudiz lo sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità ella attispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, c d.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
p, m., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibi le e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, v.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaila la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indica ione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274 i47), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del c >mpo-tamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a m ire clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSO SIMONE nato a MONZA il 11/08/1980 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Simone Fuso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Firenze, dell'i dicembre 2023, di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Pisa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen cori messo in Pisa il 4 gennaio 2018. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in reazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 b s coi: pen., è manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudiz lo sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità ella attispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, c d. p, m., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibi le e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, v. 256590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett.

c) d. Igs. 10 o tobrE 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaila la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indica ione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274 i47), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del c >mpo-tamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a m ire clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattan osi, luindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. p en., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, on può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o ella r lanifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. Peraltro si è anche chiarito che la motivazione in ordine alla non configurabilità della causa di non puni )ilità n esame può essere anche implicita e ricavarsi dal complesso del tessuto moti 'azionale della sentenza (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 28409E - 01) La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali prin :ìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nell sue modalità concrete ( l'azione furtiva aveva ad oggetto beni di valore ed era stata ccon ipag nata dallo scardinamento della porta di ingresso) non si presta ad esser cen3urata in questa sede.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato ma mis!,ibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somr la di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amE nto delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d Ile ammende. Così deci