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Ordinanza — n. 38328/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because substantive and procedural grounds are no longer admissible for plea bargain appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38328/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised concern substantive and procedural violations not permitted under current law for plea bargain appeals. The appellant argued for a dismissal based on evidence evaluation and lack of acquittal, but these issues were excluded after August 2017. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 1 comma 62 legge 23.6.2017 n. 103: Appeals against plea bargain sentencing judgments are strictly limited to grounds regarding the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, and illegality of the penalty, excluding substantive and procedural defects.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds substantive violation procedural violation Cassation appeal asserzione difendibile allegazioni d'asilo contraddittorie allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possdno d chiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronu4a di una sen- , tenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 1 comma 5 della legge 23.6.2017 n. 103
deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronu4a di una sen- , tenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
art. 129 cod. proc. pen
deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronu4a di una sen- , tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEM ADEL (CUI 05L7C8D) nato il 05/09/1991 avverso la sentenza del 27/01/2024 del TRIBUNALE di MILANOtato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 15260/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Salem Adel ricorre, a mezzo del proprio difensore, avver o la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena ric liesti: ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronu4a di una sen- , tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possdno d chiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. dottl dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agos:o 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla qule scno sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, :o. 5 ., della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono propotre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dèll'im: utato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e deila misura di sicurezza". Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazion , : quelli — come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di respd alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenz di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spase dl proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella r isura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac ameito delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della ca3sa delle ammende. C