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Ordinanza — n. 38326/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing of procedural grounds under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline for raising procedural grounds. The appellant challenged a plea-bargain sentence, arguing violations of law and lack of acquittal pronouncement, but these issues were no longer admissible after August 3, 2017. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Art. 1 comma 62 legge 23.6.2017 n. 103: Appeals against plea-bargain sentences filed after the specified deadline are inadmissible for all grounds except those strictly limited to the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty and security measure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing statutory filing deadline procedural grounds limitation late appeal rejection difetto di motivazione motivi medici motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che poss')no cichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intr19 dotti) dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
deducendo violazione di legge,, sos anziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronunzia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 1 comma 5 t della L. 23.6.2017 n. 103
deducendo violazione di legge,, sos anziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronunzia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
deducendo violazione di legge,, sos anziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronunzia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO MARIO nato a SALERNO il 14/05/1993 avverso la sentenza del 29/03/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA[dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 15126/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Mario Di Martino ricorre, a mezzo del proprio difensore, avve -so la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena riciiestni ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge,, sos anziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronunzia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che poss')no cichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intr19 dotti) dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2C 17. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale scino sia la richiesta di patteggiannento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 5 t, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ri :orso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qua ificaì ione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza",.

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazion e quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una senten2a di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi asSenz di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese i: el proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria n ella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa4amento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore deila cassa delle ammende.