Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal criticism and misinterpretation of non-punishment rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court failed to recognize a statutory cause for non-punishment. The appellant argued the appellate court erred by not acquitting her and by improperly transferring administrative penalty matters to the Prefect. The court ruled the appeal lacked necessary legal criticism and misapplied established jurisprudence regarding the separate competence of the Prefect for accessory administrative sanctions when a cause for non-punishment exists.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to provide a critical analysis of the lower court's reasoning and misinterprets the legal consequences of a cause for non-punishment, which leaves administrative sanctions under the authority of the Prefect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI EVA nato a LANZO TORINESE il 07/03/1971 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 14940/2024 R.G. Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, in arzia le riforma della sentenza del 27/3/2023 con cui Eva Lazzari era stata dichiara a no i punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art 186, commi 1 e 2 lett.
c) cod. strada commesso in Noie Torino il 20/6/2019, sull'a l pellc proposto dall'imputataha eliminato la statuiziomne relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e hE disposto trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Torino per quanto di con petenza. Eva Lazzari ricorre, a mezzo del difensore, avverso Itale pronuncia claducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art 51 cod. pen., che avrebbe dovuto comportarne l'assoluzione, e vic Ilazione di legge per avere il giudice di appello trasmesso gli atti al Prefetto i Torino per le determinazioni di propria competenza sulla sanzione amministrativ 3 dell 3 sospen- sione della patente di guida. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla lagge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della d ecisi: ne impu- gnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritt i: gius tificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto mpullinato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 201 7, Giltelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La Corte di appello, infatti, ha ragionevolmente escluso la sussist: nza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., sulla base del fatto che l'invito degli ope- ratori di p.g. di recarsi nel luogo dove si sarebbe consumato odici estorsivo non può considerarsi un ordine dell'autorità: !a stessa :mputata alivreb 3e potuto evidenziare agli operanti lo stato di agitazione in cui versava, il fatto di avere consumato alcolici e farsi accompagnare dagli operanti stessi.
3. Le doglianze poste con il secondo motivo di ricorso sono anifo: sta mente infondate in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese ontri:sto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. N. 14940/2024 R.G. Va premesso, infatti, che Le Sezioni Unite di quesl:a Corte si sono espresse sulla questione relativa all'irrogazione della sanzione amministra :iva ccessoria della sospensione della patente di guida, in caso di rico -oscimento dellE causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. affermando che le sanzioni ,E ccessorie restano applicabili e che la relativa competenza spetta ai Prefetto e non l Giudice penale (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592 - 01, così massi nata: "In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per p a rticola re tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, dell,: sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge"). Nella motivazione di tale pro- nuncia, si legge: "In breve, quando manca una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonon- la ed en- trano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all'istituto della prescrizione, n - a ha im- pronta per così dire residuale:
è, cioè, dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale ap Aicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punbile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di con;Janna". In conformità a tale orientamento giurisprudenziale, la Corte di app ,E llo, posto che già in primo grado era stata riconosciuta la causa li non punibilità :)er parti- colare tenuità del fatto, ha correttamente eliminato le statuizioni de prin io giudice sulla sanzione amministrativa accessoria e, di conseguenza, ha d spo:E I:o la tra- smissione di copia della sentenza al Prefetto di Torino per la corlinpetE nza sulla comminatoria della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 Cod. roc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ii:ammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 aei 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento Iella san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav