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Ordinanza — n. 38322/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds exceed statutory limits for cassation against requested penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38322/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's ground of legal error exceeded the specific statutory exceptions for challenging a requested penalty. The appellant argued for a different legal qualification of drug trafficking, but the court noted the sentence was already higher than a prior final conviction for similar conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal for cassation against a requested penalty is strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, the link between request and sentence, legal qualification, or penalty imposition, excluding general legal errors.

Parole chiave

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requested penalty appeal cassation inadmissibility legal qualification limits drug trafficking conviction procedural costs order recidiva nell'infrazione revisione in materia penale reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309/90, è inammis ibile, Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 21 giuc no 2017, n.
Art. 81 cpv cod. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, comme ;so iii Mariano Comense dal mese di marzo al mese di ottobre 2018.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 19425 del 19/04/2021
Ne consegue l'inammissibilità el ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge diffe enti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5 n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez.
Sez. 6 n. 1032 del 7/11/2019
Sez. F n. 28742 del 25/8/2020
Sez. 5 n. 33145 del 08/10/2020
Sez. 3 n. 23150 del 17/4/2019
Sez. 1 n. 15553 del 20/3/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HABTI MUSTAPHA nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di COMO(dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mustapha El Habti ricorre, a mezzo del proprio difensore, avve so la sentenza del Tribunale di Como del 25 marzo 2024 con la quale gli è stata ap plicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al de litto li cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, comme ;so iii Mariano Comense dal mese di marzo al mese di ottobre 2018. Rilevato che l'unico motivo, con cui deduce la violazione di leg )e per erronea qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere riq ialificato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammis ibile, Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 21 giuc no 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassa ione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per otivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di c rrela 7..ione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all 'illeg :dita della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità el ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge diffe enti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5 n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, de L 20A, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279 '61-C1). Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire che la possibi lità d ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limit .Ata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenut ) del capo di imputazione, (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;

S z. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, tenuto conto della rei:erazione dell'attività di spaccio e del fatto che è stata concordata la pena di mesi 2 di reclusione e euro 4000 di multa in aumento rispetto alla pena inflitta con alt a se itenza di condanna relativa a fattispecie analoga divenuta irrevocabile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricori ente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della C: ssa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro q attrc mila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p garrinto delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della CH Issa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 o