Italian Court dismisses appeal against deportation order due to generic grounds and erroneous legal interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fatjon Berisha inadmissible for being generic and based on a manifestly erroneous interpretation of the law. The court found that the Tribunal of Surveillance correctly applied Article 16, paragraph 5, of Legislative Decree 286/1998 regarding the administrative expulsion of a detained foreigner, noting the absence of specific obstacles like family ties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the irregularity of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: An appeal against an administrative expulsion order is inadmissible if it relies on generic grounds or a manifestly erroneous legal interpretation, as the measure does not require the convicted person's consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA FAT3ON nato il 06/12/1989 avverso l'ordinanza del 19/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIR Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Fatjon Berisha non supeia il vaglio di ammissibilità per la sua genericità e comunque per la manifes :a int' Adatezza perché fondato su una errata interpretazione delle norme di riferi ento, 1.1. l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura imm iistrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizza -a ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in pres;:nza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (S !z. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175). L'art. 16, comma 5, prevede che tale espulsione possa esser disposta nelle ipotesi previste dal precedente art. 13, comma 2, e, dunque, al iospe to di una delle seguenti condizioni:
a) l'ingresso da parte del detenuto straniero ne territorio dello Stato mediante sottrazione ai controlli di frontiera senza esser stai: ) respinto ai sensi dell'art. 10 del decreto;
b) il trattenimento nel territori dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis, senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo c e il i itardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stat c revocato o annullato o rifiutato o è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è sta to chiesto il rinnovo, o, ancora, se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, comma 3, legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) l'app :irtenenza ad una delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. 6 s ttern )re 2011, n. 159. L'istituto ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzion le, che ha, tra l'altro, sottolineato (Corte cost., ord. n. 226 del 2004) come, tra tand,)si di una misura amministrativa, l'espulsione debba essere assistita, in fase li apI: licazione, «dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'a . d.lgs. n. 286 del 1998», sicché il magistrato di sorveglianza, prima di eme tere il decreto di espulsione, può acquisire dagli organi di polizia «qualsiasi tipo rmazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei pres ppos :i e delle condizioni che legittimano l'espulsione...», così come il questor , ne disporre _ l'analoga misura di cui all'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 2 :286, può «evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo stra 'ero .».
Il regime dell'espulsione amministrativa contempla, come s pra enticipato, una serie di limiti all'adozione della misura, previsti dall'art. 19, c mm 1, 1.1. e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n 286, e pacificamente applicabili anch all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione; che l'art. 19, comma 1.1., d.IT: . 25 luglio 1998, n. 286, indica, quale causa 'ostativa all'espulsione, l'esist mza di fondati motivi che inducano a ritenere «che l'allontanamento dal terri:orio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privat e fE miliare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionle, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Cc wenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondame itali c ,ell'unione Europea» ed aggiunge, al periodo successivo, che «Ai fini della falutezione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto dell i natt ira e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inse -imer to sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazi Dnale , nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese'l'ori g ne»; che, quindi, l'autorità giudiziaria, nel valutare l'adozione del pro /vedi nento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, d ve tener conto delle conseguenze che l'allontanamento del condannato dal terri orio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, iconosciuto la rilevanza, tra l'altro, di legami affettivi non inquadrabili nelle i ìotes tipizzate all'art. 19, comma 2, lett.
c) Da nessuna norma è prevista che l'espulsione quale misura 'al erri& iva possa essere disposta solo con il consenso del condannato.
2. ritenuto che, nel caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza hi adottato la decisione impugnata senza incorrere in deficit logici di sorta e o )erat:;) in piena coerenza con il dettato normativo, cioè traendo spunto dalle evide ze isi ruttorie e verificando in concreto, alla luce di tutti gli elementi dispon bili, l'effettiva insussistenza della prospettata condizione ostativa alla espulsion (presenza nel territorio nazionale della sorella e sopravvenuta relazione se time Itale con cittadina italiana), che ha sottolineato essere stata dedotta in termini affatto generici e non circostanziati.
3. Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato ma missi bile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagame Ito d , :Aie spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impu nazie ne (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle amme ide che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in eur trer iila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,141 ricorrente al p 3garri3nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de la Ossa