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Ordinanza — n. 38315/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility of execution request due to lack of novelty and violation of ne bis in idem.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the execution request. The appellant argued that the request contained new elements regarding the criminal design and temporal relations, but the court found these arguments generic and lacking novelty. The decision rests on the principle of preclusion derived from the prohibition of bis in idem, which bars the reiteration of requests already examined and rejected based on identical facts.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, cod. pen.: The principle of preclusion derived from the prohibition of bis in idem applies in execution proceedings to declare inadmissible requests that are mere repetitions of previously rejected ones based on the same elements, without presenting new legal questions or factual circumstances.

Parole chiave

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ne bis in idem preclusione processuale giudice dell'esecuzione istanza reiterativa novità elementi giudicato esecutivo inammissibilità ricorso altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 2, cod. pen.
280033);Vribadito che detta p .eclusione processuale, rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione, ai seri ;i dell'art. 606, comma secondo, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
azione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatam nte ciudicati in sede di cognizione con tre sentenze.
art. 671 cod. proc. pen
azione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatam nte ciudicati in sede di cognizione con tre sentenze.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti
Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello
Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, Linfeng
Sez. 1, n. Ck. 34324 del 07/10/2020, Regano
Sez. U, n. 0151 del 19/04/2018, Avignone
Sez. U, n. 0151 del 19/04/2018, Avignone, Rv.
Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, Crescenza
Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 27/09/2016, Barone
Sez. 1, Sentenza n. 29983 del 31/05/2013, Bellini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIATORE VITO nato a RUFFANO il 13/07/1956 avverso l'ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; 1-9gv-

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR TTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Vito Cacciatore e l'ordinanza impugnata con la quale la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza intesa al riconoscimento della cantini. azione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatam nte ciudicati in sede di cognizione con tre sentenze.

1. rilevato che, in ragione della loro genericità e manifesta in 'onda tezza, non superano il vaglio di ammissibilità le censure articolate nell'unico iotivc, secondo le quali il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprJdenza di legittimità in materia di preclusione derivante dal giudicato, trasc trando di considerare più elementi di novità individuati: -nel dato :Toni; logico di progettazione originaria del reato di falsa testimonianza; - nella cc: llocazione temporale dei rapporti di Cacciatore con il collaboratore Vito Er idio ed il computato Pasquale Tanisi; nella precisa natura di questi ultimi ed in specie di quelli intercorsi fra eacciatore e Tanisi.

2. Ritenuto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem, ;aria° dall'art.649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell'ordinamento:03ra anche in sede esecutiva, iscrivendosi in esso la regola che impone I giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costitui i;ca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi 'così Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234; Sez. 1, n. 3736 dl 1501/2009, Anello, Rv. 242533;

Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009,, Linfeng, Rv. 242750);e che il principio del ne bis in idem è, invero, applicatile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzion nei :asi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro _la. stessa persona (lez. 5, n. Ck. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033);Vribadito che detta p .eclusione processuale, rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione, ai seri ;i dell'art. 606, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità cl ?l'Istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a iproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (cfr.

Sez. U, n. 0151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). Il provvedimento del giudice ell'esecuzione, dunque, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclu le uria nuova 91n5' pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e de initiv i, ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi eleme ti di l atti, siano essi sopravvenuti ovvero preesistentit ma non considerati ai fini della decisione anteriore (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 21/04/2017, Cres:enza, Rv. 269841; Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 27/09/2016, dep. 201 7, Ba rone, Rv. 2688345ez. 1, Sentenza n. 29983 del 31/05/2013, Bellin Rv. 256O6).

3. Rilevato che, nel caso di specie, l'istanza introduttiva dell'ulterion incidente di esecuzione non allega alcun novum nel senso appena indic ito n'a, come, analiticamente spiegato dal provvedimento impugnato, la diversa valu:azione di elementi fattuali già ripetutamente esaminati nelle precedenti ordinani e emesse dalla Corte di appello di Lecce in data 13.4.2018, 6.2.2019, 4.6.2 )21, .7.1.2023 e 7.7.2023, sicché correttamente il Giudice dell'esecuzione ha rilevato l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avente ad o9; etto reati rispetto ai quali era stata già negata l'esistenza di un med esimo disegno criminoso.;

4. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità cl l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro c essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazi me cl ella causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore cl .11a Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p-igarr ..nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C ssa delle ammende. Co