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Ordinanza — n. 38314/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and manifestly unfounded arguments regarding habitual association.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38314/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Lauria's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lauria argued that the lower court erred in applying the habitual association rule, claiming he was acquitted in the first instance. The court rejected this, noting the acquittal was in the specific case under review and that Lauria's numerous prior convictions for violating special surveillance obligations justified the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of the habitual association rule lacks interest because the defendant was acquitted in the specific case, and when the arguments are manifestly unfounded given the defendant's history of violating special surveillance obligations.

Parole chiave

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habitual association rule inadmissibility of appeal lack of interest special surveillance obligations acquittal in first instance procedural costs Cassazione Roma assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA VINCENZO nato a GRUMO APPULA il 28/02/1992 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRI rro Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da Vincenzo Lauria a sost dell'impugnazione non superano il vaglio di inammissibilità. 1.1. Con riferimento al primo motivo, relativo alla violazione abituale del divieto di associarsi a persone pregiudicate, sussiste unievidente wrenza di interesse, posto che l'odierno imputato risulta essere stato assolto dall'addebito con la più ampia formula liberatoria sin dalla sentenza che ha dEfinitc il primo grado del giudizio nei confronti della quale non ha interposto appello il pubblico ministero. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e comunque int' hramente versato in fatto.

Trascura il ricorrente che la Corte distrettuale ha giustificato e3aust: vamente la scelta di non applicare la causa di proscioglimento di cui all'art. 13:1-bis cod. pen. ritenendo a tal fine ostative le numerose condanne irrevocabili per /iolazioni delle prescrizioni imposte dal regime di sorveglianza speciale di P.3. col obbligo di soggiorno, considerate correttamente sintomatiche di abitui dita del comportamento.. Sul punto il ricorrente nulla ha opposto, limitandosi a cqntestare genericamente l'erroneità della decisione.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dE I ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc !ssuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dE la causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore ck Ila Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarrk nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca 3sa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembr