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Ordinanza — n. 38313/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38313/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38313/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che l'unico motivo dedotto è estraneo all'oggetto sella ognizione devoluta alla Corte di appello, quale giudice del rinvio disposto d Ila suntenza di annullamento parziale emessa dalla sezione quinta di questa Corte di egittimità in data 11 settembre 2020, ed è comunque, manifestamente infondato. La Corte territoriale non si è occupata del tema della prescrizbne cei reati in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in fo -za lel quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento d e I reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudic ito pi ogressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sen . enza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38313/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E CONSIDERATO IN DIR TTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Adele Mosella e la sentenza impugi iata.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale ritardo ingiustificato dell'azione penale abbandono del procedimento penale revoca della sospensione condizionale remissione della pena reiterazione di reati penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSELLA ADELE nato a NAPOLI il 07/08/1967 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR TTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Adele Mosella e la sentenza impugi iata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto è estraneo all'oggetto sella ognizione devoluta alla Corte di appello, quale giudice del rinvio disposto d Ila suntenza di annullamento parziale emessa dalla sezione quinta di questa Corte di egittimità in data 11 settembre 2020, ed è comunque, manifestamente infondato. La Corte territoriale non si è occupata del tema della prescrizbne cei reati in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in fo -za lel quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento d e I reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudic ito pi ogressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sen . enza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01;

Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà. Rv. 207640 - 01). D'altra parte,tannullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassiizione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputatoilletermina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i ermini di prescrizione (Sez. 5 , n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01) 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità d l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro( essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d lla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favDre d lla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagam mto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della CE ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settemb