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Ordinanza — n. 38311/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison permission denial due to lack of social danger and lack of remorse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38311/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower tribunal's refusal of a prison permission. The appellant argued for permission based on good conduct, but the court found the prisoner lacked remorse and remained a social danger. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; Art. 176 c.p.p.: The appeal against a prison permission denial is inadmissible if the lower court's decision is based on a balanced assessment of evidence regarding the prisoner's lack of remorse and continued social danger.

Parole chiave

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prison permission appeal social danger assessment lack of remorse inadmissible appeal reclamo procedure permesso di promuovere un procedimento penale assistenza riabilitativa abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.p.
Art. 176 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias
Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULEO GABRIELE nato a GENOVA il 05/11/1980 avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR 'TTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Gabriele Puleo e l'ordinanza I npug lata.

1. Ritenuto che le censure articolate nell'unico motivo di im ugna zione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto solleciti: no, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il magistrato di sorveglianza ed il Tribunale di sorvegli nza in sede di reclamo, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi remi ), devono accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la COE enza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di ri.iocial zzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logic )-giu idici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regola .e coi dotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionanti del )ermesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in que to senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273508; 3ez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311); 1.2.

L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli ili strat principi. Infatti, ha, da un canto, dato conto del vissuto criminale d I condannato, dell'attuale assenza di pendenze nonché di elementi sintomatici i collegamenti attuali con la criminalità organizzata, della Fisateenr nel temp) de reati in esecuzione e della positiva condotta carceraria che aveva consentito al cci ildannato l'ammissione al lavoro ex art. 21 Ord. pen; dall'altro ha spiegato, con ;: rgomenti di assoluta solidità, come, nel caso in esame, difettino i requisiti ch ? cori lizionano il rilascio del permesso premio, valorizzando il dato - emergente pro gio dalla relazione dell'Equipe - della non comprensione della ragioni della car :erazione nonché della gravità dei reati commessi, deducendone l'incapacità di t !nuta nel contesto esterno con conseguente pericolo non trascurabile di fi, ga e di commissione di nuovi reati. 1.3.

A fronte di una decisione che si palesa frutto della con plessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pos o in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegati? in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella sitLazior e data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che - va ribadito è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magist atura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da defíc t razionali e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità d fl ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese procnsuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione ck Ila causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav re dElla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amer to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma