Cassation court dismisses appeal against prison permission denial due to lack of social danger and lack of remorse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower tribunal's refusal of a prison permission. The appellant argued for permission based on good conduct, but the court found the prisoner lacked remorse and remained a social danger. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.p.; Art. 176 c.p.p.: The appeal against a prison permission denial is inadmissible if the lower court's decision is based on a balanced assessment of evidence regarding the prisoner's lack of remorse and continued social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULEO GABRIELE nato a GENOVA il 05/11/1980 avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIR 'TTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Gabriele Puleo e l'ordinanza I npug lata.
1. Ritenuto che le censure articolate nell'unico motivo di im ugna zione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto solleciti: no, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il magistrato di sorveglianza ed il Tribunale di sorvegli nza in sede di reclamo, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi remi ), devono accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la COE enza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di ri.iocial zzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logic )-giu idici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regola .e coi dotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionanti del )ermesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in que to senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273508; 3ez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311); 1.2.
L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli ili strat principi. Infatti, ha, da un canto, dato conto del vissuto criminale d I condannato, dell'attuale assenza di pendenze nonché di elementi sintomatici i collegamenti attuali con la criminalità organizzata, della Fisateenr nel temp) de reati in esecuzione e della positiva condotta carceraria che aveva consentito al cci ildannato l'ammissione al lavoro ex art. 21 Ord. pen; dall'altro ha spiegato, con ;: rgomenti di assoluta solidità, come, nel caso in esame, difettino i requisiti ch ? cori lizionano il rilascio del permesso premio, valorizzando il dato - emergente pro gio dalla relazione dell'Equipe - della non comprensione della ragioni della car :erazione nonché della gravità dei reati commessi, deducendone l'incapacità di t !nuta nel contesto esterno con conseguente pericolo non trascurabile di fi, ga e di commissione di nuovi reati. 1.3.
A fronte di una decisione che si palesa frutto della con plessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pos o in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegati? in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella sitLazior e data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che - va ribadito è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magist atura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da defíc t razionali e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie.
2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità d fl ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese procnsuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione ck Ila causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav re dElla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amer to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma