Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete evidence regarding criminal continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide concrete evidence to challenge the lower court's finding on criminal continuity. The appellant argued for a different interpretation of the evidence, but the court noted the ten-year gap between crimes and the distinct nature of the offenses. Consequently, the appeal was rejected as abstract and lacking specific elements to overturn the factual assessment of the judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal against a decision on criminal continuity is inadmissible if the appellant merely contests the reasoning without presenting concrete, specific evidence capable of disproving the established facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARCEA ONOFRIO nato a PIZZO il 18/12/1950 avverso l'ordinanza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRI 170 Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che le censure articolate da Onofrio Garcea nell' u nico motivo di impugnazione non superaMI vaglio preliminare di ammissibil ità i I quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di mer ito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate c ) gen 2riche. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei prir icipi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di I agitti nità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento dell'istitc Eto, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (circa 10 anni), la dive sità delle loro modalità esecutive, l'assenza di circostanze da cui des umei e che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse prc 'gran 'mato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, co d. p€ n., anche quello successivo.
Al contrario la spinta criminale che aveni a si: rretto la realizzazione del reato commesso più di recente (la violazione d 416-ter cod. pen.) ed in altro contesto territoriale, era stata occasionale strE ttamente personale. 1.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura E iltern3tiva del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrap porrE a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttament e il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregu< di in indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rapprese ntare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggic rre q „lento più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.
E a tale cano ne d comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contes i :arne del tutto astrattamente la conducenza. 1.3. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella s ostar za anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto, corrett i e 1)gici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e spec fico _ 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi lità d l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazic ine cíffla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav i )re d flla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p -igam mito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della CE ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 2