Ordinanza — n. 38306/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARitenuto che entrambi i motivi dedotti da Daniele Bruno a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio di inammissibilità. 1.1. Il primo motivo trascura che Tribunale ha giustificato esaustiv.: mente la scelta di non applicare la causa di proscioglimento di cui all'art. 13i-bis :od. pen. ritenendo a tal fine ostative le modalità della condotta e l'entità de pericolo cagionato con argomentazioni in fatto incensurabili in questa sede. 1.2. Il secondo motivo, relativo alla sospensione condizionale dèlla p ma e alle circostanze attenuanti generiche, non è consentito. Non avendo il ricorrente richiesto l'applicazione di entrambi i be lefici nel giudizio di merito, come si evince dal verbale di udienza del 30 novembre 2023, non può dedurre nel giudizio di legittimità la relativa questione, ostindovi la preclusione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38306/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità chi ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc :2ssuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d E Ila causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favòre dE Ila Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO DANIELE nato il 21/09/1998 avverso la sentenza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIR! O Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da Daniele Bruno a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio di inammissibilità. 1.1. Il primo motivo trascura che Tribunale ha giustificato esaustiv.: mente la scelta di non applicare la causa di proscioglimento di cui all'art. 13i-bis :od. pen. ritenendo a tal fine ostative le modalità della condotta e l'entità de pericolo cagionato con argomentazioni in fatto incensurabili in questa sede. 1.2. Il secondo motivo, relativo alla sospensione condizionale dèlla p ma e alle circostanze attenuanti generiche, non è consentito. Non avendo il ricorrente richiesto l'applicazione di entrambi i be lefici nel giudizio di merito, come si evince dal verbale di udienza del 30 novembre 2023, non può dedurre nel giudizio di legittimità la relativa questione, ostindovi la preclusione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità chi ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc :2ssuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d E Ila causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favòre dE Ila Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannail4 ricorrente al pagani,: nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ;,sa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 20