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Ordinanza — n. 38305/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to request exclusion of punishability in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting both the challenge to the change of detention location and the request for exclusion of punishability. The appellant failed to request the application of Article 131-bis of the Penal Code during the trial on the merits, which precludes raising this issue at the appellate stage. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An issue regarding the exclusion of punishability for particular triviality of the fact cannot be raised in the judgment of legality if it was not requested in the judgment on the merits, as it is not immediately apparent from the case file.

Parole chiave

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exclusion of punishability triviality of fact judgment of legality procedural preclusion cassation inadmissibility first instance request Fine Fund penalty cambiamento di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Non avendo il ricorrente richiesto l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel giudizio di merito, non pu ) dedurre nel giudizio di legittimità la relativa questione, ostandovi la preelusicne di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.( da ultimo Sez.
Art. 131 bis cod. pen.
Il secondo motivo, relativo alla causa di proscioglimento di cui Ei l'art. 131 bis cod. pen., non è consentito.
art. 131 bis cod. pen
Il secondo motivo, relativo alla causa di proscioglimento di cui Ei l'art. 131 bis cod. pen., non è consentito.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4835 del 27 10/2021
Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016
282773 - 01) e non essendo nemmeno immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione di ufficio senze ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMENIGHINI MAURO nato a DARFO BOARIO TERME il 16/06/1967 avverso la sentenza del 29/04/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria tempes:ivamente depositata. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da Mauro Domenigh ni a soste dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo trascura che il mutamento del luogo di detenzione dell'arma, elemento costituivo della contestata contravvenzione, stat ) desunto non solo dal cambio di residenza anagrafica (da via della Foce 8 a via l:irinoli 25, nel comune di Imperia),ma dalla circostanza pacifica del sequestlp de la pistola nella nuova residenza (via Pirinoli 25).

2. Il secondo motivo, relativo alla causa di proscioglimento di cui Ei l'art. 131 bis cod. pen., non è consentito. Non avendo il ricorrente richiesto l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel giudizio di merito, non pu ) dedurre nel giudizio di legittimità la relativa questione, ostandovi la preelusicne di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.( da ultimo Sez.

5. n. 4835 dèl 27 10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01) e non essendo nemmeno immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione di ufficio senze ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, (", uria, Rv. 269164 - 01).

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese procassuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazigne della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favOre della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamiE nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ea3sa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre