Italian Court dismisses appeal as inadmissible because it was not signed by a registered court clerk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Muhammad Skiark's appeal inadmissible de plano because it lacked the mandatory signature of a clerk registered in the special register. The appellant personally submitted the document, violating specific procedural requirements for appeals to the highest court. Consequently, the court rejected the challenge without examining the merits and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 13, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not signed by a clerk registered in the special register, as this formality is a prerequisite for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: N1UHAMMAD SKIARK nato il 06/08/1989 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO Lato avviso alle parti; k udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIR TTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Muhammad Skiark e la sentenza ir ipugnata.
1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da di enscre iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 13, :omma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inmmisibile , de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introd )tto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della C)ssa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a C;ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.