Cassation court dismisses appeal for early release due to inadmissibility as it is a fact-based review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the arguments raised were entirely factual or already adequately examined by the lower court. The appellant sought a reassessment of disciplinary infractions to improve his chances of early release, but the cassation court ruled that such evaluations belong exclusively to the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis Ord. Pen.; Appeals to the Court of Cassation on early release decisions are inadmissible if they merely request a factual reassessment of disciplinary infractions, as the Court of Cassation reviews only legal issues and cannot substitute its judgment on the concrete evaluation of conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORRE AUGUSTO nato a MONDRAGONE il 01/12/1962 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIff dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Augusto La Torre e l'ordinanz implignata.
1. Ritenuto che le censure dedotte nell'atto di impugnazi ne lon sono consentite in sede di legittimità - o perché interamente versate in fatto o perché già adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuri ici ci a I giudice di merito e non scandite da specifica critica - e, in ogni caso, sono rranifstamente infondate. 1.1. L'ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego de la lberazione anticipata, ha osservato che il condannato, durante il perioilo cigetto di valutazione (dal 17 marzo 2021 al 16 settembre 2021), aveva omn . esso una grave infrazione disciplinare (intimidazione e sopraffazione i mpagni), analiticamente descritta, e tenuto, in continuità con i gravi reati ogg :!tto delle condanne in esecuzione, un atteggiamento, anch'esso app fonditamente esaminato, di forte ostilità e di opposizione del tutto incompatibile c n ur I proficua partecipazione all'opera di rieducazione.
Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fat o / rr a anche giuridicamente ineccepibili, posto che la giurisprudenza di egitl: mità ha ripetutamente affermato che, ai fini del giudizio in ordine al equ ;ito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disc plinal devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudin2 o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, Sia por essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'ir teressato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazio e di3ciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal letenuto, (da ultimo cfr.
Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - C1), 1.2. Il ricorrente, oltre a ricostruire il quadro normativo che di$cipliria i ricorsi ex art. 35-bis Ord. Pen. per lamentare generiche violazioni, si è, Irlla wstanza, limitato a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie ,:l fine di apprezzare un minore disvalore dell'infrazione disciplinare e di smi luirne la rilevanza quale condizione ostativa alla concessione dell'invocato )eneficio, operazione, però, del tutto estranea al giudizio di legittimità.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inanimisibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pr cess uali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazion dell causa dì inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav re della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamonto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a GEssa delle ammende. Così deciso, in R