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Ordinanza — n. 38302/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are extraneous to remand scope and legally unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38302/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the raised issues fall outside the scope of the remand judgment issued in October 2022. The appellant argued for prescription of crimes, but the court noted that partial annulment for sentencing determination leaves the crime's existence and liability fixed, preventing subsequent extinction claims. Consequently, the court ruled the arguments extraneous to the remand's object and manifestly unfounded based on established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When the Court of Cassation annuls a judgment with remand solely for sentencing determination, the prior finding of the crime and liability becomes definitive, precluding the lower court from declaring extinction by prescription in the subsequent remand proceedings.

Parole chiave

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extraneous grounds remand scope prescription of crimes partial annulment judicial finality revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino
Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà
Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà.
Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASSOTTI MASSIMO AMEDEO GIOVANNI nato il 25/06/1955 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Massimo Amedeo Giovann Tas;otti e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che i motivi dedotti, esaminabili congiuntamente ilti rag one della connessione logica delle questioni poste, sono estranei all'oggetto d Ila cDgnizione devoluta alla Corte di appello nel giudizio di rinvio disposto dal L a seitenza di annullamento parziale, emessa dalla sezione quinta di questa Cort di legittimità in data 21 ottobre 2022, e sono, comunque, manifestamente infondati. La Corte territoriale non si è occupata del tema della prescrizibne dei reati in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in forza Cel quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della ndeterminazione della pena comporta la definitività dell'accertame to cl I reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudica to pi.Dgressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del .eato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sent e nza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. a65792 - 01;

Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà. Rv. 207640 - 01). D'altra parte, l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Casst:2ione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'impu ato : etermina . il passaggio in giudicato della sentenza su quest'ultimo punto e consegue itemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono 1.1terit rmente i i termini di prescrizione (Sez. 5 , n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 7800 -01) 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità dl ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazibne dlla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fa+e dilla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannadfr ricorrente al pagamento delle i spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 set