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Ordinanza — n. 38301/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for home detention due to prior conviction for aggravated offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38301/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Sebastiano Musarella inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Musarella argued that his request for home detention should be allowed because he had already served the portion of his sentence related to obstructive crimes. The court rejected this, ruling that the statutory provision for home detention applies only to specific categories of crimes and is barred by an irrevocable conviction for aggravated offenses like extortion and robbery, regardless of prior sentence reductions.

Regesto Legislator

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Art. 47 ter, comma 1-bis, Ord. Pen.; Art. 4 bis, Ord. Pen.: The request for home detention is inadmissible when the convicted person has an irrevocable sentence for crimes listed in Art. 4 bis, as the legislative framework does not permit mitigation based on prior sentence reductions for obstructive offenses.

Parole chiave

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home detention irrevocable conviction aggravated offenses statutory preclusion criminal procedure appeal esenzione dalla pena commisurazione della pena per rapina esecuzione delle pene e delle misure

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ter, comma 1-bis, Ord. Pen.
Le censure dedotte non superano il vaglio di ammissibililà perché manifestamente infondate., La previsione di cui all"art. 47 ter, comma 1-bis, Ord. Pen., con rig Jardo alle ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinVia unicamente al catalogo dei reati di cui al precedente art.
Art. 4 bis, Ord. Pen.
Le censure dedotte non superano il vaglio di ammissibililà perché manifestamente infondate., La previsione di cui all"art. 47 ter, comma 1-bis, Ord.
Art. 7, L. n. 152 del 1991
Pen essendo Muscarella in espiazione di condanne per reati aggravati dall'art. 7 del .1.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, Buscia
Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSARELLA SEBASTIANO nato a REGGIO CALABRIA il 07/04/1978 avverso l'ordinanza del 19/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOG A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRI TTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Sebastiano Musarella e l' Drdinanza impugnata.

1. Le censure dedotte non superano il vaglio di ammissibililà perché manifestamente infondate., La previsione di cui all"art. 47 ter, comma 1-bis, Ord. Pen., con rig Jardo alle ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinVia unicamente al catalogo dei reati di cui al precedente art. 4 bis Ord. Pen. e non al contenuto di quest'ultima disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni vdriamente articolate dal legislatore; ne consegue che rappresenta c usa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile pE r uno dei delitti tassativamente indicati nel già menzionato art. 4 bis, a nulla rilevi: ndo, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ternoristica o eversiva (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv 278 )76 - 01;

Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, dep. 20/12/2010, Allegra, Rv. 24899!1 Correttamente, dunque, è stata dichiarata l'inammissibilità de la de manda di detenzione domiciliare, ai sensi dell'aA,47ter, comma 1-bis, Ord. Pen essendo Muscarella in espiazione di condanne per reati aggravati dall'art. 7 del .1. n. 152 del 1991 (estorsione tentata e consumata e rapina). La tesi difensiva secondo cui la domanda sarebbe ammissibile per I avvenuta espiazione della quota di pena inflitta per i reati ostativi è infon ata isultando smentita dai dati indicati nell'ordinanza impugnata in conformità a conlenuto del provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria in data 5 maggio 2022, nemmeno contestati.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità c l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spes pro( essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazi ne c Ala causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favOre d .11a Cassa delle ammende.

P.Q.M.

2_ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna\IS ricorrente al p garn nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a Cí ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 26