Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of unified crimes for habitual recidivism exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Lombardi's appeal inadmissible because the lower court correctly applied the non-prosecution clause for particular minor offense. The appellant argued that habitual behavior should block the exclusion of punishability, but the court found the cited crimes were not formally unified under Article 81 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the necessary condition for applying the habitual recidivism exclusion was absent, leading to the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 81 c.p.: The exclusion of punishability for particular minor offense requires that the symptomatic acts of habitual recidivism be formally unified under Article 81, Paragraph 2 of the Penal Code to be evaluated as a single violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FILIPPO nato a CARPI il 17/01/1971 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIR iTTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Filippo Lombardi e la sentenz. imp Agnata. Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, oltre ad essere riprcduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudige del merito, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha escluso, con argomentazione di per sé aventi: carattere i decisivita, l'applicazione della causa di non prubbi-i-eità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della gravità del fatto, desunta dalle modalità delln condotta e dal grado di colpevolezza.
E' corretto anche l'argomento rafforzetivo sulla sussistenza della condizione ostativa alla concessione del beneficiò rapi: resentata dal "comportamento abituale"i posto che,se è vero che la pluralità di reai unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla confi urabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatt , la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione co ples >iva della fattispecie concreta (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 2 33064), è altrettanto vero che l'applicazione di tale principio postula necessariarr ante che i reati sintomatici dell'abitualità ostativa al riconoscimento dell'art. 13' -bis cod. pen. risultino formalmente unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen, coi da poter essere valutati alla stregua di un'unica violazione.
Tale condizione rikm si ssiste nel caso in esame in cui nel certificato del casellario giudiziale, cormi si l gge nella sentenza impugnata, sono annoyiate più condanne per una pluralità d reati non avvinti dal nesso della continuazione.
2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità cl I ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro:essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinaziOne cl I la causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore cr alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnmto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 sett