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Ordinanza — n. 38297/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against special home detention order due to lack of merit and manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Priolo's appeal inadmissible, ruling that his arguments failed the preliminary admissibility test. The lower court had granted special home detention under Article 47-quinquies of the Penal Code, citing the defendant's high social danger and recidivism despite his mother's ability to assist his child. The appellate court rejected the request for a re-evaluation of facts, noting the lower court correctly applied established principles regarding the balance between liberty and public safety.

Regesto Legislator

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Art. 47-quinquies Ord. pen.; Art. 4-bis, 47-quinquies Ord. pen.: The court holds that appeals against special home detention orders are inadmissible if they merely request a re-appreciation of facts or present manifestly unfounded legal arguments, as the lower court's assessment of social danger and statutory requirements is binding absent clear error.

Parole chiave

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special home detention Article 47-quinquies admissibility threshold social danger assessment recidivism evaluation Cassazione admissibilità penal code provisions dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 47-quinquies Ord. pen.
La detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47- uinq iies Ord.
Art. 4-bis, comma 1 Ord. pen.
La detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47- uinq iies Ord.
Art. 47-quinquies, commi 1 e 1-bis Ord. pen.
La detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47- uinq iies Ord.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 239 del 2014
Corte Cost. n. 76 del 2017
Corte Cost. n. 18 del 2020
Sez. 1, n. 7451 del 09/12/2020
( da ultimo Sez. 1, n. 7451 del 09/12/2020, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO GIOVANNI nato a PALERMO il 27/10/1984 avverso l'ordinanza del 27/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERM6 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Giovanni Priolo e l'ordinanza impugiìata.

1. Ritenuto che le censure articolate nell'unico motivo di impugna; ione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita io, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. La detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47- uinq iies Ord. pen., in conseguenza delle dichiarazioni di parziale illegittimità costi uziol baie degli artt. 4-bis, comma 1, e 47-quinquies, commi 1 e 1-bis, Ord. pen. v. C: rte Cost. n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020), può essere conc ssa, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art. -bis e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia alla madre, o, eve tual rente, al padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di pi ole infra decenne o affetta da grave disabilità a prescindere dall'età anagra ica, che abbia riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessità di previa ottc»osizione all'esecuzione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un t! rzo della pena inflitta o, nell'ipotesi di condanna all'ergastolo, ad almeno ciLiindiii anni di reclusione, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulter ori delitti o di fuga. ( da ultimo Sez. 1, n. 7451 del 09/12/2020, dep. 2021, l' prte, Rv. 280557 - 01). 1.2.

L'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto osteluto dal ricorrente, ha fatto buon governo degli illustrati principi. Ha infatti ritenuto ostativo alla concessione del beneficio di •;Eui all'art. 47- quinquies Ord. pen., l'unico astrattamente ammissibile in relaziOne alla pena scontata e al titolo di reato, la rilevante ed attuale pericolosità scciale del condannato desunta da specifici elementi quali: la gràvità del reato i ne e! ecuzione (rapina aggravata), la rinnovata propensione a delinquere con la co num azione di reati per i quali è pendente procedimento penale, il prolunga o pLTiodo di sottrazione all'esecuzione della pena in stato di latitanza.

Per co nple ezza, ha rilevato che la prole può essere assistita, come sin qui regolarme te ,:vvenuto, dalla madre coadiuvata dalla famiglia. A tale percorso motivazionale, tutt'altro che illogico, il ricor ente nulla di concreto ha opposto sollecitando, in termini non consentiti in qu sta sede, un diverso appezzamento degli elementi fattuali già valutati.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibil tà del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc assuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazio ne della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in faire dE Ila Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagami: nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellì Ca3sa delle ammende. Così deciso, i