Italian Court dismisses appeal against execution order for cumulative sentences, citing inadmissibility of challenging European arrest warrant directly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Castania's appeal inadmissible, ruling that challenges to the European arrest warrant must be raised in the requesting state's proceedings. The applicant argued the execution order was null due to procedural defects in the underlying judgments and the warrant itself. The court held that such defects do not affect the domestic execution order and must be contested under the specific rules of the requesting state, not the executing state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.p.; Art. 10 c.d.l.: Challenges to the validity of a European arrest warrant or the underlying judgment must be raised in the requesting state's proceedings, not in the executing state's execution procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTANIA LUIGI nato a GELA il 16/02/1990 avverso l'ordinanza del 24/04/2024 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati li ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che le censure dedotte da Luigi Castania nell'u ico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammis ibilt:ì perché riproduttive di profili critici già adeguatamente vagliati e disatt si cc n corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione. Il Tribunale ha correttamente applicato il consolHato principio giurisprudenziale secondo cui è inammissibile la richiesta declarator a di non esecutività di un provvedimento di cumulo di pene concorren i disposto dal pubblico ministero, basata non su vizi propri del titolo esecutivo, a si. ll'asserita illegittimità del mandato di arresto europeo, emesso dall'auto ità i;iudiziaria italiana.
Infatti, gli eventuali vizi del mandato di arresto europe , ovf incidano sulla procedura esecutiva, devono essere fatti valere nell'ambito delle questioni deducibili nei modi consentiti dalla disciplina dello Stato richiesto (S . 1, n. 44160 del 22/10/2012, Parasiliti Mollica, Rv. 253712 "nell'ambito della p ocecl J ra attiva di consegna è possibile contestare dinanzi all'autorità giud ziarií i italiana richiedente solo il titolo sui cui si fonda il mandato di arresto eu opel:, ma non direttamente quest'ultimo"). Del tutto disancorato dal quadro normativo di riferimento è la dedctta nullità dell'intera procedura esecutiva e l'inefficacia del titolo perché elati m ad un cumulo avente ad oggetto sentenze di condanna seguite da m.a.e. su ci li non si è pronunciata l'autorità giudiziaria dello Stato estero e per le quali, qui r di, non è intervenuta una consegna legittima del condannato allo Stato italiakio.
L'unica conseguenza in siffatta eventualità è quella indi cata nel provvedimento impugnato: la limitazione dell'ordine di esecuzione, in applicazione del principio di specialità, alla sentenza per cui è stato emesso m.a.e. regolarmente vagliato dall'autorità giudiziaria tedesca nell'ambii: ) di un procedimento in cui l'odierno ricorrente ha prestato il consenso all corp;egna.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ma mis. Abile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
2.- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p ganiento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de la Ciissa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settem