Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38290/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of constitutional challenge parameters and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38290/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of bad faith based on inconsistent statements and airport surveillance footage, but failed to provide specific constitutional violations. The court rejected these arguments as generic and lacking the necessary legal parameters required for a constitutional challenge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36 c.p.p.; Art. 113 Cost.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the constitutional challenge lacks specific parameters identifying the violated provisions and the precise constitutional principles infringed.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal constitutional challenge bad faith finding merit review procedural defect perseguimento penale per truffa eccezione di buona fede corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.p.
Art. 113 Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCIFORTI SALVATORE nato a CATANIA il 19/05/1956 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRI O Visti gli atti. Esaminati li ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che le censure dedotte da Salvatore Branciforti nei due motivi di impugnazione, che possono essere trattate congiuntamente in rag one iella loro connessione logica, non superano il vaglio preliminare di ammis ibilità perché sollecitano apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e prc spettano vizi del percorso motivazionale senza nemmeno confron arsi con le argomentazioni, nient'affatto illogiche, della sentenza impugnata. La Corte distrettuale ha fondato il giudizio di penale 7spoisabilità, escludendo la buona fede dell'imputato, non solo sulle dichiarazion rese da quest'ultimo nel corso del procedimento, valutate contraddittori , illcgiche ed incostanti, ma soprattutto su osservazioni di carattere logico strelamente ancorate alla documentazione in atti e sui filmati registrati qal e te ecamere installate all'aeroporto.

A tali evidenze, di per sé ritenute decisive, il ricorrente null ha opposto, dolendosi genericamente dell'impiego di ipotesi e deduzioni. Altrettanto generica è l'eccezione di illegittimità costituzionale che ripn indica né le disposizioni censurate né i parametri costituzionali violati.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarrimiss; bile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciella 2omma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paOamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Ca:;sa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre