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Ordinanza — n. 38289/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation due to new crime committed before benefit expiration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly revoked the conditional sentence. The appellant committed a new crime on August 27, 2020, before the conditional sentence expired on June 21, 2023. The court affirmed that revocation of right occurs when a subsequent conviction becomes final before the benefit's duration ends.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.; The revocation of right to conditional sentence occurs when the subsequent conviction becomes final before the expiration of the benefit's duration.

Parole chiave

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conditional sentence revocation new crime before expiration finality of judgment suspension of execution Cassation inadmissibility revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funz one li giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36378 del 07/07/2023, Verdura
Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, Szal Stanislaw
Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, Szal Stanislaw, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVIO FERDINANDO (CUI 04CXY4M) nato a LATINA il 30/03/1997 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRI O Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da Ferdinando Di Silvio ne motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammis ì perché manifestamente infondate. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funz one li giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., a revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con seni enza del Tribunale per i minorenni di Roma in data 9 aprile 2019, irrevoca ile il 9 marzo 2022. Il Tribunale ha correttamente considerato quale presu post (1 idoneo et, determinare la revoca di diritto del benefico la sentenza di conda mna per delitto emessa nei confronti di Di Silvio dalla Corte di appello di Roma il 2 7 api ile 2022, divenuta irrevocabile il 21 giugno 2023, quindi entro il quin ciuerìio dalla definitività della sentenza che aveva concesso il beneficio.

A differenza di quanto osservato dal ricorrente, infatti, non ril va s)lamente che il reato oggetto della successiva condanna sia stato commess o il :; 7 agosto 2020 e, quindi, prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio. Come chiarito dall'ormai consolidato orientamento di legittimità in relazione all'ipotesi ex art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., la re oca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condann i per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passagg io in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 36378 del 07/07/2023, Verdura, Rv. 285:.46 -01;

Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, Szal Stanislaw, Rv. 274333 - 01) • 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ina etc- rmaRor_a_uarinfi_cterart_ j10.4_co Il •• Il • I • - • • • tto dalla med-esifne---legga-4.-14-3-ckal-2.04-7-4) con la condanna del ricorrente al p gamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore de la Cssa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamonto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a C2ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 se