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Ordinanza — n. 38288/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38288/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38288/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che le censure articolate da Hazir JJi nell'unico inotivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legitti inità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di i:ui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati oggetto delle due sentenze, i:0n rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti e l'assenza, in disparte dell'omogeneità del bene giuridico leso da alcune delle violazioni, di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38288/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta dalle sentenze che Hazir Saljhi ha commesso i reati a rilevante distanza di tempo, in diversi ambiti spaziali e con diverse modalità operative sicché è più plausibile la tesi che le violazioni siano state oggetto di distinte ed i lutonome risoluzioni criminose determinate da impulsi criminogeni indipendenti.

Parole chiave

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infrazioni uniche e continuate criminalità persistente unità sotto il profilo della prescrizione concorso ideale reiterazione di reati penali proroga della carcerazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAUIHI HAZIR nato a FIRENZE il 15/02/1991 avverso l'ordinanza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritenuto che le censure articolate da Hazir JJi nell'unico inotivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legitti inità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di i:ui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati oggetto delle due sentenze, i:0n rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti e l'assenza, in disparte dell'omogeneità del bene giuridico leso da alcune delle violazioni, di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.

Risulta dalle sentenze che Hazir Saljhi ha commesso i reati a rilevante distanza di tempo, in diversi ambiti spaziali e con diverse modalità operative sicché è più plausibile la tesi che le violazioni siano state oggetto di distinte ed i lutonome risoluzioni criminose determinate da impulsi criminogeni indipendenti.

2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del c: )mpendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a qi. ella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come già osservato, corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e spec fico 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammi!isibile,-ele- piallo, a norma dell' ›tto_dalla_ con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della C )ssa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamimto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C: ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settem