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Ordinanza — n. 38286/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38286/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38286/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensoi e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, omma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38286/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammi::sibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pegamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Ossa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate diritto di ottenere una decisione atto privo di sottoscrizione motivi di cassazione oltraggio alla corte memoria illeggibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNELLI DOMINIQUE nato a NAPOLI il 23/07/1999 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di BENEVENTO Ldato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Dominique Giannelli e l'ordinanza ir pugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensoi e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, omma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammi::sibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pegamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Ossa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.