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Ordinanza — n. 38285/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of specific grounds under new procedural law regarding sentencing appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38285/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by the new Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing decision based on general defects in reasoning and sentencing calculation, which the court ruled are no longer valid grounds for cassation against application judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Only appeals based on the express will of the accused, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty are admissible; defects in reasoning and sentencing calculation are excluded.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new procedural law restrictions defects in reasoning exclusion sentencing calculation grounds application judgment appeal motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de lano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalli i legge n.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previs..i dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Ne segue che è inammissibile il ricorso per c )ssazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di Holazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di prosciogli nento ex art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ne segue che è inammissibile il ricorso per c )ssazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di Holazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di prosciogli nento ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'in ervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, h iessnaoui Amine Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
Sez. 4, n. 12245 del 15/01/2007
Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019
236188 - 01Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, Rv.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINGALE ORAZIO nato a CATANIA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 29/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIA—cgrOmaTv-Es–o—a-TreTa udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Orazio Tringale e la sentenza impui; nata.

1. Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de lano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalli i legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previs..i dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

2. Ritenuto che, In base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. prc pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espress one della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la ;entenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o de la misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per c )ssazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di Holazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di prosciogli nento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'in ervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, h iessnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, lierri, Rv. 278337).

3. Ritenuto che alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che ttengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illeglità della sanzione inflitta e che l'omessa indicazione dell'iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera ir -egolarità della sentenza, atteso che l'entità della riduzione premiale trova I proprio fondamento nell'art. 444 cod. proc. pen.( Sez. 4, n. 12245 del 15/01/007, Rv. 236188 - 01Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, Rv. 277892 - 01; Sez. U, . 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 - 01; Sez. 6, n. 40047 del 12/09/ ›..022, Rv. 283943 - 01).

4. Rilevato che il ricorrente si è limitato a contestare, per di più in termini generici, una pluralità di vizi motivazionali sul trattamento sanziori torio, in particolare sulla dosimetria della pena e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze senza nemmeno operare riferimenti alla concreta vicenda prccessuale.

5. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della !omma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagampnto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro