Ordinanza — n. 38280/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARilevato che l'unico motivo dedotto da Maurizio Simeoli - con sui si denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, con rifelmer to all'art.133 cod. pen., nonché in ordine alle circostanze attenuanti di cui agli ai tt. 62 bis e 62 n. cod. pen. - non supera il vaglio di ammissibilità. La Code di appello, in sintonia con le valutazioni del Tribunale, ha de erminato nel minimo edittale la pena base per la violazione più grave di cui all'ar. 423-bis cod. pen. e l'ha ulteriormente diminuita, nel massimo consentito a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha poi aumentalo la pena per il reato satellite in una misura assai contenuta ed ha spiegato, con pertinenti argomenti, il mancato riconoscimento dell'invocata attenuante del danno di particolare tenuità. A quest'ultimo riguardo ha considerato la natura del reato, offensivo di beni giuridici diversi dal patrimonio, e le d men! ioni, non modeste, raggiunte dall'incendio. Il ricorrente si è limitato a contestare la dosimetria della pena n termini generici e a dolersi, altrettanto genericamente, del mancato iconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38280/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., nonché in ordine alle circostanze attenuanti di cui agli ai tt. 62 bis e 62 n. cod. pen. - non supera il vaglio di ammissibilità. La Code di appello, in sintonia con le valutazioni del Tribunale, ha de erminato nel minimo edittale la pena base per la violazione più grave di cui all'ar. 423-bis cod. pen. e l'ha ulteriormente diminuita, nel massimo consentito a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha poi aumentalo la pena per il reato satellite in una misura assai contenuta ed ha spiegato, con pertinenti argomenti, il mancato riconoscimento dell'invocata attenuante del danno di particolare tenuità. A quest'ultimo riguardo ha considerato la natura del reato, offensivo di beni giuridici diversi dal patrimonio, e le d men! ioni, non modeste, raggiunte dall'incendio. Il ricorrente si è limitato a contestare la dosimetria della pena n termini generici e a dolersi, altrettanto genericamente, del mancato iconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI MAURIZIO nato a NAPOLI il 20/02/1986 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRI TO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Maurizio Simeoli - con sui si denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, con rifelmer to all'art.133 cod. pen., nonché in ordine alle circostanze attenuanti di cui agli ai tt. 62 bis e 62 n.
4) cod. pen. - non supera il vaglio di ammissibilità. La Code di appello, in sintonia con le valutazioni del Tribunale, ha de erminato nel minimo edittale la pena base per la violazione più grave di cui all'ar. 423-bis cod. pen. e l'ha ulteriormente diminuita, nel massimo consentito a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha poi aumentalo la pena per il reato satellite in una misura assai contenuta ed ha spiegato, con pertinenti argomenti, il mancato riconoscimento dell'invocata attenuante del danno di particolare tenuità. A quest'ultimo riguardo ha considerato la natura del reato, offensivo di beni giuridici diversi dal patrimonio, e le d men! ioni, non modeste, raggiunte dall'incendio. Il ricorrente si è limitato a contestare la dosimetria della pena n termini generici e a dolersi, altrettanto genericamente, del mancato iconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
4) cod. pen senza nemmeno affrontare il tema della lesione di interessi patrimoniali da parte del reato di incendio bosc iivo.
2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità cl l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spesé prw essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinaziOne c121Ia causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favpre cl alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de a Cessa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre