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Ordinanza — n. 38122/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against agreed sentence for omitted proportionality reasoning as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38122/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant sought to challenge the proportionality of an agreed sentence. The appellant argued the penalty lacked proper motivation under specific criminal code articles, while the court held that such complaints are barred when raised against appellate decisions based on plea agreements. Consequently, the court ruled that arguments regarding sentencing criteria not reflected in the legality of the sanction itself cannot be entertained.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Art. 599bis cod. proc. pen.; Art. 133, 133bis cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Complaints regarding the proportionality of a sentence in plea agreement cases are inadmissible if they do not challenge the legality of the sanction itself.

Parole chiave

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inadmissible appeal proportionality of sentence plea agreement case omitted motivation criminal procedure law motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali contravvenzione per violazione edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
Art. 599bis cod. proc. pen.
Art. 133, 133bis cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170
276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSETTA MOUSSA nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA4ate-t~e-014e-t~- udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Moussa Bousetta ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione ai reati previsti dall'art. 603bis, comma 1, n.1 e comma 4, nn.1 e 3, dall'art.22, comma 12 e 12bis, letta) e c), d.lgs. n.286/1998 e dagli artt. 477 e 482 cod.pen.. L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine alla congruità della pena in riferimento ai criteri dettati dagli artt. 133 e 133bis cod pen. va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc. pen..

Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i