Ordinanza — n. 38121/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI DINO nato a SPOLETO il 09/07/1960 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Dino Ricci ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt.624 e 625, n.7, cod.pen.. Il ricorso è complessivamente inammissibile in quanto manifestamente infondato e comunque reiterativo di argomentazioni già prese in esame da parte del giudice di merito. Il primo motivo, attinente al difetto della necessaria condizione di procedibilità, deve ritenersi inammissibile in quanto meramente riproduttivo di ragioni già esaminate dalla Corte territoriale che - -sul punto - ha fatto coerente applicazione del principio in base al quale il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità del bene - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38121/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). Inammissibile è anche il secondo motivo, attinente alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen.; atteso che lo stesso appare meramente reiterativo di profili di diritto - attinenti alla dedotta assenza dell'elemento della consuetudine - che la Corte ha coerentemente rigettato sulla base degli elementi di fatto rappresentati dalla mancata custodia specifica dei corrispettivi derivanti dalla necessità di non rallentare l'attività lavorativa mediante aperture e chiusura del locale al cui interno si trovavano gli stessi (in coerenza con i principi espressi, tra le altre, da Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere, Rv. 280387).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI DINO nato a SPOLETO il 09/07/1960 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dino Ricci ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt.624 e 625, n.7, cod.pen.. Il ricorso è complessivamente inammissibile in quanto manifestamente infondato e comunque reiterativo di argomentazioni già prese in esame da parte del giudice di merito. Il primo motivo, attinente al difetto della necessaria condizione di procedibilità, deve ritenersi inammissibile in quanto meramente riproduttivo di ragioni già esaminate dalla Corte territoriale che - -sul punto - ha fatto coerente applicazione del principio in base al quale il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità del bene - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.
U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). Inammissibile è anche il secondo motivo, attinente alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen.; atteso che lo stesso appare meramente reiterativo di profili di diritto - attinenti alla dedotta assenza dell'elemento della consuetudine - che la Corte ha coerentemente rigettato sulla base degli elementi di fatto rappresentati dalla mancata custodia specifica dei corrispettivi derivanti dalla necessità di non rallentare l'attività lavorativa mediante aperture e chiusura del locale al cui interno si trovavano gli stessi (in coerenza con i principi espressi, tra le altre, da Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere, Rv. 280387).
Inammissibile, infine, è il motivo di ricorso attinente alla dichiarazione di abitualità nella delinquenza, avendo i giudici di merito proceduto a un congruo esame dei presupposti previsti dall'art.103 cod.pen., operato non solo sulla base dei precedenti penali dell'imputato ma anche dalla situazione di pericolosità derivante dalla estrema ripetitività delle condotte illecite e tale da giustificare una prognosi in tale senso. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere est