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Ordinanza — n. 38120/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38120/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formalities. The defense argued for a legal requalification of the facts, but the lower court's judgment explicitly confirmed the correct legal characterization and excluded grounds for immediate acquittal. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to meet the specific statutory requirements for challenging a plea bargain decision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; if the appeal does not fall within these categories, it must be declared inadmissible without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility declaration legal requalification procedural requirements Cassation appeal ammende per infrazione procedurale rinuncia al dibattimento orale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE COLA SIMONE nato a MESSINA il 29/08/1986 avverso la sentenza del 27/03/2024 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; ita la relazione svo ta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione De Cola Simone, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

A motivi di ricorso la difesa si duole della violazione di legge, assumendo l'errata qualificazione giuridica del fatto contestato. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi sono palesemente contraddetti dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto in contestazione è accompagnata da puntuali riferimenti alle emergenze processuali e si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento dell'imputato. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 23 settembre 2024 Il Consigliere estensor