Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of admissible grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The defendant argued the lower court failed to justify the legal qualification and potential immediate acquittal, but the court found these claims contradicted the original judgment's explicit reasoning. Consequently, the appeal was rejected without formalities as the law requires a specific declaration of inadmissibility for plea bargain appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds, and inadmissibility must be declared de plano without formalities when no admissible grounds exist.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSITO ARVIC ANTHONY CARLOS nato a ROMA il 03/07/1994 avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Losito Arvic Anthony Carlos, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è astenuto dal considerare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e ad offrire giustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi sono palesemente contraddetti dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto in contestazione è accompagnata da puntuali riferimenti alle emergenze processuali e si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento dell'imputato.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Ti Pr