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Ordinanza — n. 38118/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for insufficient motivation and generic lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38118/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Montalto Gioacchino and Montalto Vincenzo inadmissible. The defense argued for insufficient reasoning regarding liability and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these complaints too generic. The court ruled that appeals must cite specific legal and factual grounds, which were absent here, and noted the lower court properly addressed the lack of evidence for mitigation.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod.proc.pen.: I ricorsi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; censure generiche sulla motivazione sono inammissibili.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals insufficient motivation generic complaints specific factual grounds mitigating circumstances Corte di Cassazione procedural requirements incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTALTO GIOACCHINO nato a PARTINICO il 04/06/2000 MONTALTO VINCENZO nato a CARINI il 11/06/1977 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Montalto Gioacchino e Montalto Vincenzo. Rilevato che la difesa lamenta, per entrambi gli imputati, l'insufficienza della motivazione in punto di affermazione di responsabilità ed in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.

Considerato che le doglianze sviluppate dalla difesa in entrambi i ricorsi, sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.

Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha congruamente argomentato sul punto evidenziando l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire l'accoglimento della richiesta. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere es