Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to tautological arguments and lack of new factual comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Falconieri and Nevissano inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The court ruled that Nevissano's complaint regarding a mitigating circumstance was tautological, failing to compare her arguments with the lower court's reasoning on drug quantity and profit. Similarly, Falconieri's appeal on recidivism was rejected as it merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if the grounds are tautological or merely repeat arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance without providing a new factual or legal comparison.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALCONIERI MARCO nato a TORINO il 06/08/1989 NEVISSANO ANNA nato a TORINO il 27/09/1970 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Marco Falconieri e Anna Nevissano hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la loro condanna per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo del ricorso proposto dalla Nevissano, attinente al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., è inammissibile in quanto la relativa doglianza è stata tautologicamente formulata in solo riferimento al numero delle dosi trattate e al limitato profitto ricavabile dalla relativa cessione, senza operare alcun effettivo confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.
A tale proposito va ricordato che, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097); nel caso di specie, il motivo non si è quindi confrontato con la puntuale argomentazione della Corte, che ha dato conto dello specifico disvalore della condotta in relazione al concreto quantitativo di stupefacente ceduto e di quello di cui l'imputata è stata trovata in possesso.
Parimenti inammissibile è l'unico motivo del ricorso articolato dal Falconieri e attinente alla mancata esclusione della recidiva; atteso che lo stesso è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalle plurime condanne definitive per reati di analoga oggettività già riportate dall'imputato - le quali avevano dato luogo a significativi periodi di detenzione - elementi tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziali.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere esten