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Ordinanza — n. 38115/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of criminal continuity and distinct criminal designs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38115/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdelati Khlfi against the Genoa Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the conviction failed to recognize criminal continuity with prior judgments, but the lower court correctly noted the significant time gap and lack of a unified criminal plan. Consequently, the court upheld the original decision, citing the appellant's failure to provide congruent arguments supporting the alleged continuity.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 600 c.p.: Criminal continuity requires a unified criminal design, which is absent when episodes are separated by significant time and lack connecting elements.

Parole chiave

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criminal continuity unified criminal design time gap analysis inadmissible appeal DPR 309/90 reato continuato reiterazione di reati penali concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 600 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHLFI ABDELATI nato il 18/01/1998 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Khlfi Abdelati, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati analoghi, che avevano formato oggetto di precedenti sentenze passate in giudicato.

Rilevato che la Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato la notevole distanza temporale tra gli episodi e l'assenza di qualsivoglia elemento che possa far ritenere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Considerato che le argomentazioni svolte, conformi ai criteri stabiliti in questa sede, sono sorrette da valutazioni congrue, non censurabili in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr